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    <title>Ultimi eventi</title>
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      <title>Aggiornamenti legislativi dall'UE</title>
      <description><![CDATA[<p>(dott. Raphaele Vivace)</p>
<p>Durante il <strong>HUVEPHARMA RESPIRATORY HEALTH SEMINAR</strong> tenutosi a Gent nell'ottobre 2022 il <strong>Dr. Bob Cornez</strong>, ha riassunto in vari punti il nuovo contesto legislativo europeo sui medicinali veterinari, che riteniamo utile riportare anche qui.</p>
<p>Dal 28 gennaio 2022 sono entrati in vigore due Regolamenti chiave:</p>
<ul>
<li>Il <strong>Regolamento (UE) 2019/6</strong> &ldquo;<em>relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE</em>&rdquo;</li>
<li>il <strong>Regolamento (UE) 2019/4</strong> &ldquo;<em>relativo alla fabbricazione, all&rsquo;immissione sul mercato e all&rsquo;utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005</em>&rdquo;. Il regolamento come testo di legge europeo si applica direttamente su tutto il territorio dell&rsquo;Unione Europea (Quindi non valido in Inghilterra che sta preparando leggi nazionali!).</li>
</ul>
<h3>I medicinali (Reg. UE 2019/6)</h3>
<p>Gli obbiettivi del testo sono di uniformare la legislazione a livello europeo, incentivare l&rsquo;innovazione soprattutto nel ricercare nuove molecole in medicina veterinaria e infine rafforzare le azioni dell&rsquo;Unione europea riguardanti la lotta contro l&rsquo;antimicrobico-resistenza (termine non scelto a caso: comprende oltre agli antibiotici anche antivirali, antifungini, antiparassitari&hellip;). Il testo comprende 125 pagine, 160 articoli, 4 allegati, 9 regolamenti di esecuzione e 14 regolamenti delegati, alcuni di essi non ancora in vigore.</p>
<p><strong>La maggiore parte delle restrizioni/regole riguardano proprio gli antimicrobici</strong>.</p>
<p>Nello specifico:</p>
<ul>
<li>la profilassi con antimicrobici &egrave; vietata almeno nei trattamenti di gruppo,</li>
<li>alcuni antibiotici vengono riservati all&rsquo;uso umano,</li>
<li>la prescrizione veterinaria ha una validit&agrave; di 5 giorni,</li>
<li>i medicinali veterinari prescritti devono essere scelti in base ad una diagnosi veterinaria di malattia infettiva e la loro quantit&agrave; deve corrispondere al solo necessario per il trattamento della malattia diagnostica (non pu&ograve; fare scorta).</li>
<li>gli Stati Membri possono vietare ulteriormente l&rsquo;uso di antimicrobici in base ai dati epidemiologici (es: amoxicillina),</li>
<li>sono vietati l&rsquo;importazione di animali o di prodotti di origine animale trattati con antimicrobici vietati nell&rsquo;Unione Europea o se utilizzati come auxinico,</li>
<li>nei prossimi anni dovranno essere armonizzati i foglietti illustrativi o RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto). I prodotti gi&agrave; approvati potranno essere venduti fino al 27/02/2027 ma entro questa scadenza dovranno essere messi in regola gli RCP (si parla di ben oltre 43.000 prodotti!).</li>
</ul>
<p>A proposito di RCP&hellip; l&rsquo;articolo 106 comma 1 recita: &rdquo;<em>I medicinali veterinari sono utilizzati conformemente ai termini dell&rsquo;autorizzazione all&rsquo;immissione in commercio</em>&rdquo;: i medicinali in questione vanno quindi utilizzati secondo i termini di immissione in commercio (le famose indicazioni dettate dal foglietto illustrativo). Vi &egrave; comunque la possibilit&agrave; di utilizzare il principio di &ldquo;cascata&rdquo; dei medicinali. In deroga all&rsquo;articolo 106, l&rsquo;articolo 113 permette l&rsquo;uso di medicinali non registrati per lo scopo previsto nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>In prima battuta &egrave; possibile usare un medicinale di una specie diversa destinata alla produzione di alimenti (es: vacche) oppure della stessa specie in questione ma per una malattia diversa rispetto al foglietto (es: Tiamulina con E.coli emolitico).</li>
<li>In seconda battura, se non si trova un medicinale nella prima categoria, allora &egrave; possibile usare un medicinale registrato per gli animali d&rsquo;affezione (ovvero che non producono alimenti).</li>
<li>In terza battuta &egrave; possibile richiedere l&rsquo;uso di un medicinale registrato per la specie umana.</li>
</ul>
<p>Inoltre, se non vi &egrave; in commercio un prodotto per curare una determinata malattia, &egrave; possibile richiedere la preparazione specifica di prodotti terapeutici (es: farmaco galenico) Queste &ldquo;regole&rdquo; valgono per i medicinali registrati in Italia e nei paesi membri dell&rsquo;Unione Europea ma in via eccezionale si pu&ograve; ricorrere anche ad un medicinale registrato in un paese terzo.</p>
<p>E per i tempi di sospensione?</p>
<p>Nel caso specifico del suino se non vi sono tempi di sospensioni indicati si devono prendere in considerazioni le seguenti regole in ordine:</p>
<ol>
<li>Il tempo di sospensione pi&ugrave; lungo nel RCP moltiplicato per 1,5</li>
<li>se il prodotto non &egrave; registrato negli animali da reddito: 28 giorni</li>
<li>se il prodotto ha zero giorni di sospensioni: 1 giorno.</li>
</ol>
<p>Un ulteriore deroga prevede l&rsquo;uso di un medicinale veterinario in un paese membro dell&rsquo;UE non registrato in tale Stato a condizione che il veterinario esegua la somministrazione e il prodotto sia registrato nel paese di provenienza del veterinario, nella sua confezione originale e non sia venduto dal veterinario (tranne se concesso dal paese membro).</p>
<p>Vi saranno poi cambi nella farmacovigilanza riguardanti definizioni e metodo di valutazione.</p>
<p>Un progetto importante &egrave; quello della creazione di un database contenente tutte le informazioni sui medicinali veterinari registrati in Unione Europea. L&rsquo;<em><strong>Union Product Database (UPD)</strong></em> &egrave; gi&agrave; in funzione dal 28 gennaio 2022 e permetter&agrave; di rafforzare la digitalizzazione delle informazioni rendendole accessibili e modificabili facilmente. Ad oggi non &egrave; interamente funzionale, difatti vari paesi membri non riescono a caricare i loro dati e vi &egrave; qualche problema di mappatura nel sito.</p>
<h3>I mangimi medicati (REG. UE 2019/4)</h3>
<p>Per quanto riguarda i mangimi medicati invece non cambiano molto le regole. Il regolamento 2019/4 riporta le basi fondamentali per la loro produzione e commercializzazione. Sono state introdotte alcune implementazioni sulle contaminazioni crociate: &egrave; stata prodotta una lista di molecole a cui verranno definiti le quantit&agrave; massima di cross-contaminazione (<em>carry-over</em>).</p>
<h3>In conclusione</h3>
<p>I regolamenti descritti forniscono le basi fondamentali per l&rsquo;uso dei medicinali veterinari I regolamenti verranno col tempo aggiornati con atti delegati per implementarne le funzioni e la chiarezza. Alcuni concetti sono sicuramente gi&agrave; noti a chi gi&agrave; lavora nel settore da un po&rsquo; di anni ma il testo prevede regole chiare e semplici con qualche nota di apertura sull&rsquo;uso in deroga dei medicinali e lo scambio d&rsquo;informazioni tra paesi membri dell&rsquo;Unione Europea.</p><br /><a href='https://suivet.it/aggiornamenti-legislativi-dallue.aspx'>wm</a><div class='fblikebutton'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3a%2f%2fsuivet.it%2faggiornamenti-legislativi-dallue.aspx&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;height=35&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden;width:450px; height:35px;'></iframe></div>]]></description>
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      <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:51:00 GMT</pubDate>
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