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Suinicoltura + Suinicultura

Premesso che, come già detto nei precedenti lavori, sulla base delle ultime note ministeriali, tutti i mangimi medicati prodotti estemporaneamente sono assimilati ai trattamenti in deroga, come da artt. 10 e 11 del DLgs. 193/2006, nonché qualsiasi impiego di un medicinale veterinario non conforme a quanto riportato sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto configura un uso in deroga ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 193/06, la seguente trattazione analizzerà casistiche di campo, classificandole (uso improprio/uso in deroga) sulla base del dettato normativo.
Saranno di seguito trattate alcune, non infrequenti, situazioni nelle quali si trova il veterinario prescrittore sul campo, relative a utilizzi delle premiscele medicate, prospettando casi pratici di campo, che riguardano l’uso in deroga/improprio di mangimi medicati negli allevamenti intensivi di maiali, a cominciare dal problema “dosaggi”, per passare alla “durata del trattamento”, al “tempo di sospensione” ed alle “associazioni di più premiscele medicate”.

Casistica: DOSAGGI (uso improprio)

Esistono farmaci, quali ad esempio le premiscele medicate, registrati con dosaggi che si possono rivelare insufficienti a seconda della quantità di cibo somministrato, dello stato sanitario della partita di animali e in funzione del peso rapidamente crescente dei soggetti. Quando gli animali da trattare, sono colpiti da patologie intestinali, si presentano astenici, con ipertermia, con sensorio depresso e disidratati, quindi si può determinare che l’assunzione di mangime medicato, da parte degli stessi, subisca un notevole calo influenzando negativamente l’assunzione del farmaco anche del 50%.
Di fronte a tale situazione cosa può fare il veterinario ?
Viene di seguito descritto un percorso prescrittivo corretto che il veterinario dovrebbe seguire:

  1. il veterinario prescrive il farmaco (premiscela medicata) attenendosi scrupolosamente all’AIC (dosaggi e tempi di somministrazione);
  2. di fronte al fatto che non ottiene il risultato atteso (risoluzione della patologia);
  3. documenta la mancata risoluzione della patologia (ad esempio con esami di laboratorio, referti autoptici);
  4. procede ad eseguire una segnalazione di farmacovigilanza;
  5. decide di usare il farmaco (premiscela medicata) a dosaggi diversi rispetto all’AIC (uso improprio);
  6. fissa un tempo di attesa che tenga conto della farmacocinetica dei principi attivi utilizzati e del tempo necessario per la loro eliminazione, per garantire che gli alimenti derivanti non contengano residui nocivi per il consumatore

Casistica: durata del trattamento (uso improprio)

Le patologie intestinali, ma anche i fenomeni che colpiscono l’apparato respiratorio necessitano di terapie ben più lunghe dei classici 3-7 giorni previsti dalla registrazione di molte premiscele medicate, perché negli allevamenti intensivi, in presenza di migliaia di soggetti, la risposta ad una terapia non è sempre del tutto coincidente nel gruppo di animali sotto trattamento. Vi possono essere, infatti, alcuni soggetti che necessitano di terapie più durature, quindi, a fronte dell’interruzione del trattamento, gli stessi possono rimanere animali malati, fungendo da serbatoio di patologie riemergenti. Un altra problematica riguarda la metafilassi (medicazione con le stesse molecole usate in terapia ma a scopo preventivo e generalmente con dosaggi più bassi), che non segue gli andamenti Gaussiani delle patologie, ma che deve sempre mantenere la guardia alta altrimenti finisce il suo ruolo preventivo. La metafilassi è quindi indispensabile in certe fasi di allevamento particolarmente stressanti per gli animali dove possono emergere patologie ad alta mortalità e diffusione (es.: svezzamento dalla madre, escursioni termiche particolarmente consistenti ecc.).
Di fronte a tale situazione cosa può fare il veterinario ?
Viene di seguito descritto un percorso prescrittivo corretto che il veterinario dovrebbe seguire.

  1. il veterinario prescrive il farmaco (premiscela medicata) attenendosi scrupolosamente all’AIC (dosaggi e tempi di somministrazione);
  2. di fronte al fatto che non ottiene il risultato atteso (risoluzione della patologia);
  3. documenta la mancata risoluzione della patologia (ad esempio con esami di laboratorio, referti autoptici);
  4. procede ad eseguire una segnalazione di farmacovigilanza;
  5. decide di usare il farmaco (premiscela medicata) con tempi di somministrazione diversi rispetto all’AIC (uso improprio);
  6. prescrive un tempo di attesa che tenga conto della farmacocinetica dei principi attivi utilizzati e del tempo necessario per la loro eliminazione, per garantire che gli alimenti derivanti non contengano residui nocivi per il consumatore.
     

Casistica: tempo di sospensione (uso in deroga)

Come già spiegato, nel caso si debba ricorrere alla produzione di mangimi medicati estemporanei, contenenti cioè più di una premiscela medicata, il medico veterinario prescrittore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nelle norme vigenti (art. 16 DM del 16/11/1993). Pertanto potrà prescrivere la produzione di tale mangime medicato estemporaneo solo ed esclusivamente ad un mangimificio industriale, riportando, in scienza e coscienza, il tempo di sospensione da lui definito attraverso delle valutazioni in merito alla cinetica dei principi attivi somministrati ed al tempo necessario per la loro eliminazione. Tale tempo di sospensione, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a quanto riportato nell’art. 11 del DLgs 193/2006 (7 gg per uova e latte; 28 gg per carne; 500 gradi/ giorno per i pesci; Zero gg per i medicinali omeopatici veterinari compresi nell’all.II Regolamento CE n.470/2010); Comunque non inferiore a quello indicato per la premiscela con tempo di sospensione più lungo.

Casistica: associazioni di più premiscele medicate (uso in deroga)

Le associazioni di più premiscele sono consentite solo in caso di preparazione estemporanea su prescrizione veterinaria. In questi casi il medico veterinario prescrittore dopo aver fatto una diagnosi stabilisce il percorso terapeutico da seguire. Quest’ultimo potrebbe contemplare più sostanze farmacologicamente attive contenute in più di un medicinale veterinario (premiscela medicata), di conseguenza il veterinario si trova a fare i conti con le associazioni consentite, indicate nell’allegato della Circ. 1/96. Tali associazioni consentite già avevano poco senso allora, ma ancor meno ne hanno adesso, a causa della obsolescenza, o anche assoluta inutilità di alcuni principi attivi contemplati (es. eritromicina), a fronte dell’assenza di altri principi attivi (es. tilmicosina). Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che l’ultima circolare ha finalmente chiarito che non si tratta di un elenco esaustivo e quindi vincolante, il medico veterinario prescrittore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nelle norme vigenti (art. 16 DM del 16/11/1993). Pertanto potrà prescrivere la produzione di tale mangime medicato estemporaneo solo ed esclusivamente ad un mangimificio industriale, prevedendo l’impiego di un massimo di quattro principi attivi.

Conclusioni

L’analisi delle casistiche di campo sull’impiego dei mangimi medicati mette ulteriormente in evidenza, qualora ce ne fosse bisogno, l’estrema complessità cui si trova di fronte il veterinario prescrittore. A questa si somma, spesso, l’assoluta incertezza derivante dal confronto con la veterinaria pubblica, che a fronte di richieste di chiarimenti sull’applicazione della norma nella realtà di tutti i giorni, dà risposte sostanzialmente diverse da ASL ad ASL.