SUIVET

Suinicoltura + Suinicultura

Continua la trattazione relativa ai modelli di prescrizione medico veterinaria che può redigere il medico veterinario in allevamento.
Per quanto riguarda le tipologie di modelli attualmente previsti dalle norme vigenti, si rimanda all'intervento Tipologie di modelli di ricetta.
Nel presente lavoro saranno presi in considerazione, per la richiesta per stupefacenti su carta intestata (modello RS), i formalismi nella compilazione e la gestione in farmacia.

FORMALISMI

Per quanto riguarda i formalismi nella compilazione, si rimanda alla tabella sotto riportata, che comprende le voci  relative al “modello”, “serve per”, “formalismi compilazione”, principali riferimenti normativi” e “sanzioni”.

Modello Serve per Formalismi compilazione Princ. Rif. Norm. Sanzioni
 
Richiesta per stupefacenti Approvvigionamento del veterinario e della struttura veterinaria di medicinali stupefacenti di cui alla Tab. dei medicinali sez. A, B e C

Documento di tipo commerciale. Inserire una formula con le caratteristiche della seguente, riportata a titolo esemplificativo:

Richiesta n°

Io sottoscritto Dr. ……… , in qualità di direttore sanitario della struttura veterinaria …………………., sita in …………………….., ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.P.R. 309/90 e s.m.i., richiedo a ……………… sito in ………………… la seguente preparazione inclusa nella Tabella dei medicinali sezioni A, B e C di cui all’art. 14 del citato D.P.R.:

(nome del medicinale)

DPR 309/1990, art. 42. Nessuna – richiesta non valida

 

Il medico veterinario, nell’allevamento di suini, può ricorrere a tale prescrizione solo per l’autoprescrizione. Quindi potrà dotarsi di medicinali stupefacenti e psicotropi (ad eccezione di quelli ad uso umano in confezioni ospedaliere o prescrivibili solo dallo specialista) di cui potrà approvvigionarsi presso le farmacie e i grossisti di medicinali veterinari, mediante richiesta su carta intestata in triplice copia per i medicinali stupefacenti di cui alla Tab. dei medicinali sez. A, B e C.

Nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.

Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
Nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
Nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

Nel caso di detenzione di tali medicinali stupefacenti, il veterinario dovrà dotarsi di un apposito registro ove effettuare, entro 24 ore dalle movimentazioni oggetto di registrazione, le annotazioni richieste.

Per quanto riguarda la gestione di tale registro, si rimanda all’articolo "Uso in deroga dei medicinali veterinari: casistica e problematiche".

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della salute.

L’approvvigionamento, e quindi la detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito dalla Legge solo ai medici veterinari cosiddetti zooiatri (art. 85 del D.lgs. 193/2006) e alle strutture di cura degli animali, per cui non sarà possibile prescrivere scorte di questi medicinali agli impianti di custodia e allevamento, anche se autorizzati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 193/2006.

Andando a vedere di quali sostanze si tratta, per lo più ad effetto ipnotico-sedativo, ad azione ansiolitica o psicostimolante, o da utilizzare per l’anestesia, salta subito agli occhi come, nella realtà, ben difficilmente il medico veterinario ricorrerà alla redazione di tale modello di richiesta, in quanto tali sostanze, non sono di uso corrente nella pratica veterinaria dell’allevamento suino.

GESTIONE IN FARMACIA

Per quanto riguarda tutto quello che succede alla ricetta dopo la sua compilazione e consegna all’allevatore, si rimanda alla tabella sotto riportata.

Validità ricette Ritiro e conservazione ricette veterinarie
Non previsto (non pertinente) Di fatto, delle 3 copie una ritorna al veterinario prescrittore, una rimane al farmacista e l’altra va al Servizio farmaceutico dell’Asl o al Serv. Veterinario. Per la conservazione, queste sono da tenere almeno fino a conservazione del registro a cui fanno riferimento (due anni dall’ultima registrazione)

 Per quanto riguarda la validità della ricetta, non c’è molto da dire, così come per il ritiro e conservazione da parte del farmacista.