La Comunità Europea introduce a fine dicembre 2008 la Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le nuove norme minime per la protezione dei suini, e l’Italia attua tale Direttiva quest’anno con il Decreto Legislativo n.122 del 7 luglio 2011 che abroga il precedente n. 534 del 30 dicembre 1992.
Il nuovo Decreto lascia invariata la quasi totalità degli articoli che descrivono i requisiti minimi che ciascun allevamento deve rispettare per essere a norma, e non altera le richieste inerenti alle strutture, ai parametri ambientali, agli arricchimenti e al management in generale. Tuttavia vale la pena di sottolineare quali siano i punti che il Decreto va modificare.
Art. 3 comma 9
Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ndr. 1 marzo 2004] dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.
I citati commi dell’Articolo 3 sono inerenti all’allevamento in gruppo durante la gestazione e alle relative superfici libere totali a disposizione di scrofe e scrofette dopo la fecondazione, all’accesso a materiale manipolabile per scrofe e scrofette, alle caratteristiche della pavimentazione per ciascuna categoria di suino e ai recinti individuali destinati agli animali che per motivi veterinari o di aggressività non possono stazionare temporaneamente insieme ad altri suini (si rimanda al testo del Decreto per dettagli).
In diversa chiave di lettura, il Decreto ribadisce che tali requisiti, E SOLO TALI, possono NON essere osservati SOLO nelle aziende adibite ad allevare maiali prima del 1° gennaio 2003. Le aziende più recenti sono già tenute ad osservare i requisiti citati. Si sottolinea che dopo il 1° gennaio 2013 anche le aziende più datate dovranno applicare dette disposizioni.
Tutti i requisiti indicati in qualsiasi altro comma ed articolo del Decreto devono GIÀ DA ORA essere osservati in TUTTE le aziende.
Art. 4 comma 1- Condizioni relative all'allevamento
Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I. Tuttavia, sino al 30 giugno 1995, il sindaco può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato, sentite le associazioni protezioniste del luogo.
L’Articolo 4 del Decreto elimina definitivamente la possibilità di ricevere deroghe locali all’osservanza delle disposizioni generali. Le uniche modifiche che potranno essere apportate saranno esclusivamente di origine comunitaria. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono però adottare una normativa di attuazione regionale o provinciale (Art. 10).
Art. 6 comma 2 e 3
Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare.
(…) Gli esperti osservano particolari misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.
Nell’Articolo 6 si standardizzano la raccolta di informazioni durante i controlli e le loro modalità di comunicazione annuale alla Commissione Europea, facendo riferimento alla Decisione Europea vigente (si veda tabella a fine articolo). Si sottolinea l’importanza che anche gli esperti rispettino le norme di biosicurezza del luogo di ispezione.
Art.8
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla metà.
3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. [ndr. legge di depenalizzazione]
L’Articolo 8 conferma le sanzioni per chiunque non rispetti i requisiti minimi indicati ma le aumenta per chi risulta non conforme a più di un controllo.
Art. 9 - Clausola di invarianza
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La clausola di invarianza introdotto con l’Articolo 9 sottolinea che la finanza pubblica non aumenterà le risorse già attualmente stanziate per il settore.
DECISIONE 2006/778/CE - Categorie di non conformità relative alle ispezioni in allevamenti suini
- Personale
- Ispezione
- Libertà di movimento
- Spazio disponibile
- Edifici e locali di stabulazione
- Illuminazione minima
- Pavimentazioni
- Materiale manipolabile
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- Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze
- Mangimi contenenti fibre
- Mutilazioni
- Procedure d’allevamento
- Tenuta dei registri
- Attrezzature automatiche o meccaniche
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