SUIVET

Suinicoltura + Suinicultura

Ministero della Salute - Nota DGSAF 0017530-P-28/09/2012. Oggetto: Mangimi medicati e broda per suini
Il ministero ha diramato nei giorni scorsi una nota, a firma del Capo Dipartimento, Dr. Marabelli, che vorrei commentare.
Nulla da dire sulla puntualizzazione che non è possibile, se non con l'apposita autorizzazione interministeriale, produrre mangimi medicati per autoconsumo presso le aziende zootecniche.
Nulla da dire sulla puntualizzazione che nell'allevamento suino la somministrazione del mangime medicato possa avvenire a secco o nel sistema di distribuzione della broda.
Nulla da dire, pure, sulla puntualizzazione che non è possibile accettare la proposta di voler inserire direttamente la premiscela nella produzione della broda.
Infatti, non si può produrre mangimi medicati "miscelando la componente medicamentosa, direttamente in vasca/cucina", in quanto le premiscele medicate (le premiscele medicate sono gli unici medicinali veterinari che si possono utilizzare per produrre alimenti medicamentosi) possono essere utilizzate solo per produrre mangimi medicati con miscelazione a secco in miscelatore (come da AIC).
Il richiamo al fatto che tale impiego non possa non tener conto delle caratteristiche fisico-chimiche della premiscela (solubilità in primis) è assolutamente condivisibile.
La seguente frase contiene un riferimento che può generare confusione ed una imprecisione: "...mentre per la medicazione di mangimi liquidi ed acqua, sono disponibili i medicinali veterinari prefabbricati, per il cui utilizzo non è necessaria l'autorizzazione interministeriale di cui sopra."
Mi spiego meglio.
L'aver scritto "la medicazione di mangimi liquidi ed acqua" confonde solo la situazione, in quanto una cosa è medicare un mangime liquido, altra cosa è medicare l'acqua d'abbeverata.
Sarebbe stato, forse, più corretto riportare: “acqua d’abbeverata”, o “acqua di bevanda”, o “acqua da bere”, per non confonderla con l’acqua utilizzata nella broda.
Tanto è vero che vi sono specialità medicinali veterinarie registrate per medicare solo mangimi liquidi, solo acqua da bere, oppure entrambi.
Non concordo con la definizione di "medicinali veterinari prefabbricati", che non figura più nel D.Lgs. 193/2006, in quanto si deve parlare solo di medicinali veterinari.
Tale definizione, invece, figurava nelle definizioni del D.Lgs. 119/92 all'art. 1 lettera e) (abrogato e sostituito dal 193/2006).
Si deve, quindi, parlare solo di "medicinali veterinari" che nell'AIC prevedano espressamente l'utilizzo per la preparazione di mangimi liquidi, medicati "direttamente in vasca/cucina".
La frase conclusiva mi risulta difficilmente comprensibile: "l'inclusione della premiscela direttamente nella broda [che prima si dice non si può fare !!!!!], ricadrebbe comunque nell'attività di produzione di mangimi medicati per esclusivo uso aziendale a partire da premiscele medicate autorizzate sempre su prescrizione del Veterinario e sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria Locale".
Peccato, però, non lo si possa fare, mentre se si ricorre al medicinale veterinario all'uopo autorizzato, è possibile medicare senza bisogno di autorizzazione alcuna, ma solo di una prescrizione medico veterinaria per l'acquisto del medicinale veterinario, aggiungo io.
Sarebbe stato più chiaro se il ministero avesse scritto: “l’inclusione della premiscela medicamentosa direttamente nella broda, non è ammessa. Chiunque segue questa pratica dovrà rispondere di “uso improprio”, punito dall’art. 108 comma 9 del D.Lgs. n°193/2006 ( qui trovate un estratto riguardante le sanzioni), nonché di produzione di mangimi medicati in difetto di autorizzazione interministeriale, punito dall’art. 16 comma 1 del D.Lgs n° 90/1993 (qua le sanzioni).
Considerazioni personali finali:
1) la confusione regna sovrana nella nota del ministero;
2) bastava dire che per fare mangimi medicati per esclusivo uso aziendale bisogna essere autorizzati;
3) bastava dire che non è possibile, produrre mangimi medicati liquidi "direttamente in vasca/cucina", in quanto le premiscele possono essere utilizzate solo per produrre mangimi medicati a secco (miscelazione a secco);
4) bastava dire che per medicare mangimi liquidi "direttamente in vasca/cucina" si possono utilizzare solo i "medicinali veterinari" che nell'AIC prevedano espressamente l'utilizzo per la preparazione di mangimi liquidi medicati;
5) non doveva comparire la sola parola "acqua", in quanto trattasi di acqua d'abbeverata e messa lì così può solo generare confusione;
6) in estrema sintesi se produco un mangime a secco, lo metto in vasca/cucina e lo medico non devo essere autorizzato a produrre mangimi medicati in quanto ho prodotto un mangime liquido, poi l'ho medicato, ricorrendo a medicinali veterinari all'uopo autorizzati e dietro prescrizione medico veterinaria;
7) mentre se produco un mangime medicato a secco, mediante l'impiego di premiscele medicate e poi lo metto in vasca/cucina debbo essere autorizzato a produrre mangimi medicati;
8) non credo che medicare un mangime, indipendentemente dallo stato (a secco o liquido), possa comportare tale differenza sostanziale, anche se in questo caso non c’entra la nota.
Infatti, facendo un’analisi più generale relativa alla sicurezza alimentare, stante l’attuale corpus normativo, in riferimento alla terapia degli animali, quello che salta agli occhi e che viene rimarcato dalla nota ministeriale, è che cambia molto se il trattamento avviene tramite mangime medicato liquido, oppure tramite mangime liquido medicato.
Non è un gioco di parole, nel primo caso produrre un mangime medicato a secco, che poi viene messo nell’acqua per la distribuzione, comporta un’autorizzazione interministeriale, con verifica e rilascio di un parere da parte di una commissione interprovinciale, tutta una serie di obblighi conseguenti molto onerosi, quali ad esempio : un piano di autocontrollo, un apposito registro delle produzioni dei mangimi medicati, la nomina di un “veterinario responsabile” per la produzione dei mangimi medicati, un controllo di laboratorio sulle medicazioni ogni 100 miscelate o almeno 1/anno.
Nel caso, invece, si proceda a trattare direttamente in broda, non è richiesta alcuna autorizzazione, né tanto meno si deve sottostare agli obblighi, cui si deve sottostare per la produzione di mangimi medicati . Basta una prescrizione medico veterinaria e l’annotazione sul relativo registro dei trattamenti terapeutici.
In entrambi i casi, però, si stanno curando degli animali tramite un mangime liquido e le garanzie dovrebbero essere le medesime, mentre, in realtà, la situazione è molto differente, anche e soprattutto perché, nel caso della produzione di un mangime liquido medicato non si è sottoposti agli stessi controlli e verifiche del processo di medicazione che riguarda, invece la produzione di mangimi medicati, siano essi a secco o liquidi, da parte dell'Autorità Sanitaria Locale.