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Dopo aver analizzato, nell’articolato della bozza del regolamento sui medicinali veterinari la vendita, dal 107 al 109, passo ad analizzare la prescrizione, art. 110.

L’articolo 110 è quello che nella bozza proposta dalla Commissione regolamenta i requisiti minimi della prescrizione veterinaria. Il Parlamento europeo richiede alcune integrazioni e specifiche. A premessa della loro disamina sarebbe auspicabile che venisse chiarito come questa prescrizione sia d’obbligo per tutte le prescrizioni veterinarie di qualsiasi medicinale, mangimi medicati e stupefacenti compresi, onde fugare deroghe con dispositivi nazionali che per il passato hanno visto l’Italia assoggettare la professione a 5 diverse tipologie di prescrizione.

Il Parlamento chiede che all'identificazione dell'animale o del gruppo di animali sottoposto al trattamento sia accompagnato anche l’obbligo di indicare l'affezione curata. Se tale dispositivo andrà sicuramente nella direzione di un’elevazione del livello qualitativo delle prestazioni, non tiene tuttavia conto del fatto che la Veterinaria non sempre può contare su supporti diagnostici adeguati alla complessità dei casi clinici non consentendo alla professione di stabilire una diagnosi definitiva in modo tempestivo. Sarebbe opportuno proporre, dunque, un emendamento che vada nella direzione del tener conto di questa ipotesi.

Per quanto attiene alla firma digitale, va sottolineato come sia necessario definire, tra le modalità offerte dalla tecnologia (3), quella ritenuta valida.

La pretesa del Parlamento che il veterinario indichi nella prescrizione oltre alla denominazione del medicinale prescritto anche quella della sostanza o sostanze attive, non ha una sua logica, a meno di non specificare qualora, come nel caso dei mangimi medicati, non deducibile dal nome da un SP. Infatti tale richiesta al pari di quella di indicare sulla ricetta, forma farmaceutica (compresse, soluzione, ecc.), e le necessarie avvertenze e limitazioni, compresi, se del caso, i rischi che comporta un uso non responsabile degli antimicrobici, appaiono quali atti burocratici di mera ricopiatura degli SPC dato che l’uso del medicinale veterinario può avvenire esclusivamente come da indicazioni ivi contenute, avvertenze comprese.

Onde evitare contenziosi e confusioni sarebbe da eliminare la voce “la quantità”,, in considerazione del fatto che la posologia, richiesta nella prescrizione, per definizione è la disciplina che si occupa dei criteri quantitativi che sovraintendono alla corretta prescrizione pure richiesta nella prescrizione dell’indicazione del “dosaggio”.

Sottolineata anche la necessità di correggere l’incompletezza dell’indicazione di obbligo di segnalazione sulla prescrizione dell’uso in deroga completandolo con la specifica della specie e non solo dell’affezione.

La voce m bis) secondo la quale compete al veterinario indicare il periodo di validità della prescrizione necessita di chiarimenti in relazione al fatto se sia riferita a durata del trattamento o a cos’altro.

Accolta favorevolmente la richiesta del Parlamento, salvo per gli antielmintici, di consentire alla sola professione veterinaria la prescrizione di un medicinale veterinario avente proprietà o sostanze anabolizzanti, antinfiammatorie, antinfettive (non antelmintiche), antitumorali, ormonali o psicotrope dopo che è stato condotto un esame clinico ed è stata elaborata una diagnosi. Incomprensibile infatti l’esclusione degli antielmintici visti i problemi di farmaco resistenza e di impatto ambientale che comportano per un Regolamento che sostiene in altri capitoli di voler attuare le tutele ambientali.

L’articolato del punto 3. dell’articolo 110 con le modifiche apportate dal parlamento non sono da confondere con la definizione di scorta di allevamento che il legislatore qui non definisce. Infatti, mentre la scorta é un quantitativo di medicinali in attesa di sapere a quali animali ed affezioni sarà destinata, la procedura regolamentata in questo comma definisce i medicinali già predestinati a seguito di una prescrizione. Qui gli emendamenti non escludono le strutture deputate all’allevamento di animali da reddito da quelli non DPA per i quali valgono le medesime regole.

- 3. Quando un medicinale veterinario viene fornito dietro presentazione di una prescrizione, la quantità prescritta e fornita è limitata alla quantità richiesta per il trattamento o la terapia in questione. La quantità massima di medicinali veterinari forniti in una volta non supera tuttavia un mese di trattamento. Per le malattie croniche e per i trattamenti periodici, la quantità massima non supera i tre mesi di trattamento-

Di dubbia interpretazione risulta il comma 4. dell’articolo 110 laddove prima si riconosce il diritto degli Stati membri a non consentire la possibilità di prescrizione a figure diverse da quella del medico veterinario, derogando da questo dettame per l’uso in deroga del medicinale veterinario, ossia proprio laddove maggiore dovrebbe essere la tutela e la prudenza.
Ancor più incomprensibile il comma 4.bis:

4 bis. L'eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi a questo riconoscimento non incide sui casi in cui i professionisti hanno il dovere professionale o etico di rifiutare di dispensare il medicinale indicato nella prescrizione.