La forza dei numeri è impressionante: 179 pagine di Annex 1 e 331 pagine di Annex 2 per un totale di 510 pagine. Orbene, questo è il registro comunitario degli additivi destinati all’alimentazione animale. Una raccolta elaborata, pubblicata e aggiornata direttamente dalla Commissione europea in conformità all’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1831/2003. Un impegno colossale vista la necessità di adeguamento ogni qualvolta l’autorizzazione di un qualsiasi additivo viene concessa, modificata, sospesa, scaduta, prorogata o revocata. Con le migliaia di autorizzazioni concesse, oggi siamo alla revisione n. 179 con data 6 gennaio 2014 dell’Annex 1 e alla revisione datata 19 novembre 2013 dell’Annex 2. Queste due sezioni differenziano per lo stato dell’autorizzazione degli additivi compresi: l’Annex 1 include gli additivi per i quali è stata presentata la domanda di riautorizzazione prima dell’8 novembre 2010, mentre l’Annex 2 accoglie tutti gli additivi privi della domanda di riautorizzazione e il cui impiego è ancora consentito, ma per tempi circoscritti.
Dunque un quadro giuridico complesso e migliaia di prodotti interessanti nella pratica zootecnica. Le opportunità non mancano di certo e questo è un bene, ma quando sono così numerose la scelta si complica terribilmente. Già diventa un’impresa districarsi nella classificazione delle categorie e dei gruppi funzionali (tabella 1)
Tabella 1: Classificazione additivi
CATEGORIA |
GRUPPI FUNZIONALI |
ADDITIVI TECNOLOGICI |
Conservanti |
Antiossidanti |
Emulsionanti |
Stabilizzanti |
Gelificanti |
Leganti |
Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi |
Antiagglomeranti |
Regolatori acidità |
Additivi per insilaggio |
Denaturanti |
ADDITIVI ORGANOLETTICI
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Coloranti
|
Sostanze conferenti e restituenti colore |
Sostanze conferenti colore agli alimenti d’origine animale |
Sostanze influenti sul colore di pesci e uccelli ornamentali |
Aromatizzanti |
ADDITIVI NUTRIZIONALI
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Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo |
Composti di oligoelementi |
Aminoacidi, loro sali e analoghi |
Urea e suoi derivati |
ADDITIVI ZOOTECNICI |
Promotori della digestione |
Stabilizzatori della flora intestinale |
Sostanze influenti favorevolmente sull’ambiente |
Altri additivi zootecnici |
Vantiamo però qualche certezza, tanto è vero che discutiamo di prodotti autorizzati e che quell’autorizzazione viene concessa soltanto a fronte di requisiti dimostrati. E in proposito l’articolo 5 (condizioni di autorizzazione) del già citato Regolamento 1831/2003 pretende, dal richiedente l’autorizzazione, la documentazione scientifica e le prove di fatto necessarie a qualificare l’additivo per mangimi. In dettaglio:
- l’additivo non deve avere influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente,
- non deve essere presentato in modo tale da poter trarre in inganno l'utilizzatore,
- non deve danneggiare il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche.
Detta in altre parole: bisogna dimostrare le prerogative di sicurezza per l’animale, per l’ambiente e per il consumatore dell’alimento zootecnico. Ma non è tutto, visto che il richiedente deve dimostrare pure (in alternativa):
- - l’influenza favorevole dell’additivo sulle caratteristiche dei mangimi,
- - l’influenza favorevole sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale,
- - l’influenza favorevole sul colore di pesci e uccelli ornamentali,
- - il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali degli animali,
- - l’effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale,
- - l’effetto favorevole sulla produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali
- - l’effetto coccidiostatico o istomonostatico.
Detta in altre parole: bisogna dimostrare l’efficacia dell’additivo candidato all’autorizzazione.
Bene, adesso sappiamo che tutti i prodotti inquadrati nel registro comunitario sono sicuri ed efficaci. Lo devono aver dimostrato gli studi presentati dal richiedente e lo deve aver ratificato la commissione di esperti. Insomma, chi acquista un additivo incluso nel registro beneficia di una doppia garanzia dimostrata scientificamente e avallata dall’autorità.
E la storia potrebbe anche chiudersi qui, con un bel lieto fine, ma la pratica commerciale è molto più complicata e molto più insidiosa di quanto il dettato legislativo lasci intendere. Sul mercato infatti troviamo tanti additivi autorizzati e quasi altrettanti additivi travestiti. Quella degli additivi travestiti è una sorta di scappatoia, certamente legale, ma non priva di pericoli per l’allevatore o il mangimista acquirente. Vediamo come e perché.
L’industria produttrice dell’additivo, lo abbiamo visto, deve sobbarcarsi le spese per dimostrare la sicurezza e l’efficacia del prodotto. Dunque diverse sperimentazioni, molto onerose, presso istituti di ricerca indipendenti e finalizzate a quegli scopi. Un costo imponente e, per di più, tempi lunghi commisurati ai tempi della ricerca e della burocrazia. E così, tanti produttori scelgono la scorciatoia dell’additivo travestito, ovvero del mangime complementare. In pratica il loro additivo viene declassato a miscela di materie prime (mangime complementare, appunto!) e venduto come tale. Dunque nessun costo di sperimentazione e nessuna perdita di tempo. Quell’additivo travestito poi si troverà in competizione con gli additivi autorizzati della stessa categoria, ma beneficerà di una rendita formidabile, ovvero un costo decisamente minore rispetto ai concorrenti. E che questa scorciatoia rappresenti una tentazione fortissima lo dimostrano tanti additivi travestiti proposti dalle potenti multinazionali, mentre non è infrequente l’additivo autorizzato proposto dalla piccola azienda (onore al merito!). E questa è la posizione dei produttori.
La posizione dell’acquirente utilizzatore invece è un po’ più delicata. Il vantaggio economico è indiscutibile, ma lo sono pure i rischi. In sostanza l’acquirente si trova nella condizione di supplire alla Commissione europea, ovvero accertare tanto la sicurezza, quanto l’efficacia del prodotto. Qui non c’è nessun garante, ma soltanto le parole del venditore dell’additivo travestito. Di sicuro, potrà fornirci dichiarazioni di conformità e d’origine, certificati d’analisi attestanti presenze di sostanze indesiderate nei limiti tollerati e noi potremo addirittura pretendere la visita degli impianti. In ogni caso dobbiamo affidarci alla nostra preparazione e alla nostra capacità discriminante del certo, dal dubbio e dal falso. Anzi, bisognerebbe essere addirittura più competenti e smaliziati del produttore/venditore. Cosa non impossibile, ma poco probabile per chi svolge con profitto altri mestieri quali il mangimista, l’allevatore o il veterinario.
Certo il basso costo è una lusinga formidabile, ma le contropartite si misurano in termini di sicurezza ed efficacia. Le scelte sono tutte lecite, ci mancherebbe altro! Ma in questo nostro mondo la scelta dell’additivo autorizzato diventa anche scelta di civiltà.