L’approvvigionamento di medicinali veterinari da parte del medico veterinario che svolge attività libero professionale negli allevamenti di animali da reddito, in quantità tali da rientrare nella definizione di “scorte” (a differenza dell’acquisto di medicinali in quantità appena sufficienti alle necessità contingenti, che in linea di massima non necessita di formalità diverse da quelle previste per la normale prescrizione a terzi), quali formalismi comporta?
La risposta è contenuta nell’art. 85 della norma di riferimento (D.Lgs. 193/2006):
85. Modalità di tenuta delle scorte per attività zooiatrica.
1. Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 84, comma 1, può munirsi di scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL. Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta. Gli adempimenti relativi al carico e scarico dei medicinali costituenti scorta sono assolti applicando quanto previsto all'articolo 84, comma 4.
2. I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1 devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo.
3. Nel caso disciplinato al comma 1, si applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma
3.
In buona sostanza, il medico veterinario che svolge attività libero professionale negli allevamenti di animali da reddito, pur non disponendo di una delle strutture sanitarie autorizzate richiamate all’art. 84 comma 1 (Studio veterinario, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria e Ospedale veterinario), può essere autorizzato dal Servizio Veterinario della ASL a tenere scorte di medicinali veterinari. Quindi andrà presentata, al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio ove avrà sede la scorta, una richiesta di autorizzazione in marca da bollo del valore corrente (attualmente 16,00 €), allegandone un’altra da apporre sull’autorizzazione che sarà rilasciata, indicando, in tale istanza, i locali ed il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta. Per quanto riguarda i “locali destinati alla detenzione della scorta”, nel comma 2 si precisa che “devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo”. Tale precisazione, sembra scontata, ma è assolutamente necessaria, poiché spesso tali locali sono all’interno dell’abitazione del veterinario richiedente (garage, cantina, o studio), che in quanto “privata dimora”, non sarebbe ispezionabile da parte dell’autorità di controllo, in assenza di tale precisazione di legge. Infatti la competenza ispettiva e di vigilanza degli organi di controllo è limitata ai luoghi ove l’attività da verificare si svolge, escludendo sempre comunque la privata dimora. Ad esempio l’art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce, come si suole affermare in maniera sicuramente riduttiva, ma efficace, il codice di rito degli illeciti amministrativi, riconosce la possibilità agli ufficiale e/o agenti di polizia giudiziaria di “…procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora”. L’ispezione, come regola generale è dunque consentita purché non abbia ad oggetto luoghi che costituiscono “privata dimora”, in quanto in tale caso prevale la tutela della stessa.
Sulle modalità di tenuta della documentazione relativa alla tracciabilità del carico e scarico dei medicinali veterinari bisogna applicare quanto previsto dall’art. 84, comma 4 D.Lgs. 193/2006.

Carico

Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali veterinari sono assolti dalla tenuta della documentazione di acquisto per cinque anni, trattandosi di medicinali da impiegarsi in animali produttori di alimenti per l’uomo.

Scarico

Gli adempimenti relativi allo scarico dei medicinali veterinari sono assolti dalla annotazione, su di un registro di scarico, del trattamento eseguito, fermo restando il rispetto degli obblighi di annotazione sul “registro dei trattamenti terapeutici” dell’allevamento, quello previsto dall’art. 79 comma 1 e 2 D.Lgs. 193/2006. Va precisato che le confezioni già iniziate dei medicinali veterinari facenti parte delle scorte, qualora l’intervento professionale lo richieda, possono essere cedute dal veterinario all’allevatore o al proprietario degli animali allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.
I dati da annotare sono:

  • data di somministrazione/cessione;
  • natura dei trattamenti;
  • identificazione animali;
  • nome del medicinale;
  • quantità somministrata/ceduta;
  • tempo di sospensione;
  • firma.

Le registrazioni dovranno essere effettuate entro sette giorni lavorativi dall’espletamento dell’operazione cui si riferiscono. Il registro di scarico va conservato per cinque anni dall’ultima annotazione.
Il veterinario libero esercente responsabile di una scorta zooiatrica, non può, in nessun caso, detenere scorte di medicinali ad uso umano.
Da ultimo una considerazione sui medicinali “ad uso esclusivo del medico veterinario”. Il Decreto ministeriale 28 luglio 2009Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario”, all’articolo 2 comma 1 lettere c) e h) elenca i medicinali per i quali, come specificato nel comma 2, la detenzione e l’approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. Quindi per tali medicinali veterinari (anestetici generali iniettabili e inalatori, eutanasici) qualora l’attività del medico veterinario ne preveda l’impiego, questo potrà avvenire solo mettendoseli in scorta e gestendone lo scarico come specificato prima. Se tra questi medicinali veterinari sono presenti degli stupefacenti, sarà cura del medico veterinario attenersi a quanto riportato dal sottoscritto nel precedente lavoro “Uso in deroga dei medicinali veterinari: casistica e problematiche”per la Ketamina.