L’uso in deroga dei medicinali veterinari necessita, per il veterinario di campo, non solo di una perfetta conoscenza del dettato normativo e dei relativi obblighi ed adempimenti, ma comporta anche una presa di coscienza del suo ruolo attivo in un settore, quello dell’allevamento suino, in particolare nella gestione igienico sanitaria e del benessere animale che lo ha visto raramente protagonista. E’ analizzato il caso emblematico dell’anestesia del suino.
Casistica: anestesia del suino
Nell’allevamento dei suini il veterinario può essere chiamato ad intervenire e praticare gli interventi chirurgici, sulla base di quanto previsto da una specifica norma: Decreto Legislativo 07 Luglio 2011, n. 122: "Attuazione della direttiva n. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", che recita:
“Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.”
Dato per scontato che tutti gli interventi chirurgici siano equiparabili alla castrazione (ernie addominali, ernie scrotali, criptorchidismo, ermafroditismo, rimozione di ascessi etc….), sorge la problematica legata all’anestesia, o meglio all’anestetico da impiegare.
L’unico anestetico che risulta essere registrato sul suino è il Pentothal sodium, il cui principio attivo è il Tiopentale sodico. Sfortunatamente, però, presenta il grosso inconveniente di essere somministrabile solo per via endovenosa. Questa, se è praticabile per suini più pesanti (scrofe, verri e grassi), diviene certamente più problematica per i suinetti in sala parto o nello svezzamento/magronaggio . Esiste poi un problema da non sottovalutare: il ruolo che la depressione respiratoria indotta dal farmaco può avere nella buona riuscita del protocollo anestesiologico nel suo insieme. Altro medicinale a disposizione del medico veterinario per l’anestesia negli interventi chirurgici, ma non solo, del suino, è lo Stresnil, il cui principio attivo è l’azaperone, da somministrare per via intramuscolare (quindi quella sicuramente più praticabile in allevamento). Per quanto attiene all’azaperone, stiamo, però, parlando di un farmaco appartenente alla categoria dei butirrofenoni che, notoriamente sono dei neurolettici e non degli anestetici. In effetti anche la casa madre propone l’Azaperone come preanestetico (Stresnil è indicato nei suini come premedicazione in caso di anestesia locale o generale) e nell’esperienza pratica svolge egregiamente questo ruolo. Tuttavia l’anestesia e l’analgesia sono un’altra cosa.
Una soluzione alternativa sarebbe quella di accedere ad altre categorie di farmaci quali le cicloesamine (ketamina e tiletamina) o gli α2-agonisti (xilzina o detomidina) che sfortunatamente però o non sono registrate per il suino (ketamina e detomidina), o non compaiono nella tabella 1 dell’allegato al Reg. (UE) n° 37/2010 del 22 dicembre 2009 (tiletamina e xilzina). Allo stato dell’arte il protocollo per una efficace e praticabile neuroleptoanalgesia, nella specie suina, dovrebbe prevedere una preanestesia, a base di Stresnil, seguita dall’anestesia,con Zoletil (zolazepam+tiletamina). Purtroppo, però, lo Zoletil, farmaco pratico, efficace e sicuro, soprattutto nella sua attuale preparazione commerciale (Zoletil-20 e 100), contenente lo zolazepam (tranquillante minore appartenente alle benzodiazepine) in associazione con la tiletamina (anestetico dissociativo), ben si presterebbe per gli interventi di piccola, media e grande chirurgia, ma come detto sopra, non comparendo nella tabella 1 dell’allegato al Reg. (UE) n° 37/2010 del 22 dicembre 2009, non si può utilizzare. Per quanto sopra, risulta evidente che l’impossibilità di utilizzare medicinali veterinari che contengono sostanze non comprese nella tabella 1 dell’allegato al Reg. (UE) n° 37/2010 del 22 dicembre 2009 rende di fatto impossibile, per il veterinario di campo, applicare il protocollo sopra descritto per una efficace neuroleptoanalgesia nella specie suina.
Rimane, per il medico veterinario che voglia praticare interventi chirurgici nei suini, in particolare nei giovani soggetti, in alternativa all’impiego del Pentothal sodium, unico anestetico registrato per il suino, come unica possibilità il ricorso alla Ketamina, ma a causa del suo inquadramento fra gli oppiacei, il medico veterinario deve aver ben chiaro cosa comporta sotto tutti i punti di vista.
Nel caso comunque il medico veterinario decida di percorrere la strada “Ketamina”, viene di seguito descritto un percorso prescrittivo corretto che si dovrebbe seguire.
Percorso prescrittivo
- il veterinario prescrive il farmaco autorizzato (tiopentale sodico);
- verifica e documenta le problematiche connesse all’uso del farmaco ( via endovenosa, depressione respiratoria,);
- procede ad eseguire una segnalazione di farmacovigilanza;
- 4. decide di usare il farmaco in deroga: ketamina (medicinale veterinario registrato per altre specie) perché è presente nell’elenco delle sostanze farmacologicamente attive nella tabella 1- sostanze consentite del reg. 37/2010, prelevandolo dalla sua scorta propria zooiatrica;
- prescrive un appropriato tempo d’attesa per garantire che gli alimenti derivanti non contengano residui nocivi per il consumatore quindi i tempi di attesa minimi ( se non indicati) sono:
7 gg. per uova e latte
28 gg. per carne
500 gradi/ giorno per i pesci
Zero gg. per i medicinali omeopatici veterinari compresi nell’all.II Regolamento CE n.470/2010.
- annota sul registro dei trattamenti in deroga tutte le informazioni concernenti i trattamenti (comma 4 art. 11 DLgs 193/2006).
Problematiche connesse all’anestesia del suino
Va detto che sia il Pentothal sodium, sia la Ketamina fanno parte degli Anestetici generali iniettabili e ciò comporta due conseguenze pratiche per i medici veterinari che li utilizzano:
- Anestetici generali iniettabili: medicinali con detenzione ed uso riservati al medico veterinario. Infatti alcune categorie di medicinali che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della somministrazione e al successivo monitoraggio possono essere somministrate esclusivamente dai medici veterinari. Esse sono previste da un apposito decreto (il DM 28/7/2009): Abortivi, Anestetici locali iniettabili, Anestetici generali iniettabili ed inalatori, Antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili, Emoderivati, Eutanasici, Beta agonisti. Per alcune di queste (Anestetici generali iniettabili ed inalatori, Eutanasici), poi, non essendo categorie scevre da pericolosità e presentando indice terapeutico limitato, l’approvvigionamento e la detenzione è consentita esclusivamente ai medici veterinari.
- Scorte medicinali veterinari per attività zooiatrica: i medici veterinari che intendono munirsi di scorte di anestetici generali iniettabili, dovranno richiedere ed ottenere l’autorizzazione a detenere scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica, da parte del Servizio veterinario dell’ASL ove risiedono.
La scelta, invece, di ricorrere alla Ketamina, a causa del suo inquadramento fra gli oppiacei, comporta tre ulteriori incombenze ed aggravi burocratici:
- per l’approvvigionamento, i medici veterinari che intendono munirsi di scorte, dovranno compilare l’apposita “richiesta su carta intestata in triplice copia per i medicinali di cui alla Tabella II sezioni A, B e C”.
- per la detenzione, i medici veterinari dovranno dotarsi di apposito registro di carico-scarico per stupefacenti, ove effettuare, entro 24 ore dalle movimentazioni oggetto di registrazione, le annotazioni richieste. Tale registro dovrà essere numerato e vidimato in ogni sua pagina dall’autorità sanitaria locale (Sindaco o suo delegato) all’atto della sua istituzione, e dovrà essere conservato per due anni dall’ultima registrazione. Su di esso dovranno essere annotati, per il carico, la data, il riferimento al documento utilizzato per l’approvvigionamento, la quantità acquistata e la quantità totale in giacenza, mentre in occasione di ogni somministrazione nella sezione relativa allo scarico dovranno essere annotati la data della somministrazione, la specie la razza e il sesso dell’animale trattato, il cognome il nome e l’indirizzo di residenza del proprietario dell’animale, la quantità somministrata e la quantità che residua in giacenza. Ciascuna pagina del registro dovrà essere intestata ad una sola preparazione, e all’esaurimento della pagina si dovrà continuare sulla prima pagina vuota disponibile, trascrivendo dalla precedente unicamente la quantità in giacenza al momento del riporto. Per ogni preparazione, inoltre, dovrà essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico, che potrà ricominciare da capo al variare dell’anno solare o alla istituzione di un nuovo registro oppure, a scelta, proseguire senza soluzione di continuità con la numerazione precedente, procedendo all’annotazione entro e tenere tutta la documentazione di acquisto medicinali per almeno 5 anni a disposizione delle autorità di controllo.
- in conseguenza del fatto che si è deciso di usare un farmaco in deroga, i medici veterinari dovranno dotarsi di apposito registro dei trattamenti in deroga, ove annotare tutte le informazioni concernenti i trattamenti (comma 4 art. 11 DLgs 193/2006).
Considerazioni finali
Risulta di tutta evidenza quanto la strada della Ketamina sia difficilmente percorribile, stanti la complessità e l’abnorme mole d’incombenze burocratiche derivanti. Per i medici veterinari che impiegano il Pentothal sodium, a fronte di ogni “reazione avversa” in seguito alla sua somministrazione, va ricordata l’importanza della “segnalazione di farmacovigilanza”, quale atto dovuto, oltre che in applicazione della normativa, per una professione “intellettuale”, che sarà oggetto di apposita trattazione su questa rubrica.