Termina la trattazione relativa ai modelli di prescrizione medico veterinaria che può redigere il medico veterinario in allevamento.
Per quanto riguarda le tipologie di modelli attualmente previsti dalle norme vigenti, si rimanda al lavoro Tipologie di modelli di ricetta.
Nel presente lavoro saranno presi in considerazione, per la ricetta dei mangimi medicati (vedi modello RMMPI), i formalismi nella compilazione e la gestione in mangimificio/distributore.
FORMALISMI
Per quanto riguarda i formalismi nella compilazione, si rimanda alla tabella sotto riportata, che comprende le voci relative al “modello”, “serve per”, “formalismi compilazione”, principali riferimenti normativi” e “sanzioni”.
Modello |
Serve per |
Formalismi compilazione |
Princ. Rif. Norm. |
Sanzioni |
Ricetta medico veterinaria mangimi medicati e prodotti intermedi |
Prescrizione di mangimi medicati, sia completi che complementari, contenenti premiscele medicate, o di prodotti intermedi.
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Compilare in ogni sua parte con penna ad inchiostro indelebile, utilizzando il modulo di ricetta conforme a quello previsto dalla normativa vigente (DL.vo 90/93 allegato A).
Indicare il quantitativo di mangime medicato, il tipo (completo, complementare), data compilazione e dosaggio della premiscela medicata nel mangime.
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DL.vo 90/93 art. 8, DM 16.11.93 art. 15 e 16 e succ. Mod. |
Prescrizione di un trattamento con mangime medicato utilizzando un modulo di ricetta non conforme a quello previsto dalla normativa vigente (D.L.vo 3 marzo 1993, n. 90, allegato A): da € 10329 a € 61974 |
Nell’allevamento di suini il medico veterinario ricorre alla redazione di tale modello di ricetta per la prescrizione sia di mangimi medicati, siano essi completi o complementari, sia di prodotti intermedi. E' bene precisare che il medico veterinario può trovarsi di fronte a tre distinte situazioni:
- allevamento autorizzato alla produzione di mangimi medicati ex art. 4 comma 5 D.Lgs.3 marzo 1993 n. 90;
- allevamento autorizzato alla produzione di mangimi medicati a partire da prodotti intermedi, ex art. 10 comma 2 D.Lgs.3 marzo 1993 n. 90;
- allevamento non in possesso di autorizzazioni dei punti precedenti.
La prescrizione di mangimi completi e complementari medicati per gli allevamenti di cui al punto 1, prevede per il medico veterinario innanzitutto che si accerti del possesso, da parte dell'allevatore, dell'autorizzazione ministeriale per la produzione dei mangimi medicati. Quindi prevede, qualora debba curare degli animali, la redazione della ricetta non ripetibile triplice copia, per la prescrizione delle premiscele medicate necessarie alla produzione successiva dei mangimi medicati, infine prevede la redazione della ricetta dei mangimi medicati (RMMPI) per la prescrizione della produzione in allevamento dei mangimi medicati. Solo nel caso lo stesso allevamento sia in possesso della scorta dei medicinali veterinari, il medico veterinario può per le premiscele medicamentose metterle nella cosiddetta "scorta limitata", ovvero detenere quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico (si veda l'articolo I farmaci per le medicazioni in acqua possono essere tenuti in scorta o si possono usare solo come trattamento?).
La prescrizione di mangimi completi e complementari medicati per gli allevamenti di cui al punto 2, prevede per il medico veterinario innanzitutto che si accerti del possesso, da parte dell'allevatore, dell'autorizzazione ministeriale per l'utilizzo dei prodotti intermedi per la produzione dei mangimi medicati, o almeno che l'allevatore dimostri di aver inviato al ministero la richiesta di autorizzazione, corredata dal nulla-osta del servizio veterinario competente, quindi prevede la redazione della ricetta dei prodotti intermedi (RMMPI). I Prodotti Intermedi possono essere prodotti solo dall’industria mangimistica e sono ottenuti dalla miscelazione di una premiscela medicata con uno o più mangimi. I prodotti intermedi non possono essere somministrati agli animali tal quali, ma devono essere ancora miscelati in allevamento con altri mangimi, ottenendo, in ultima analisi, sempre un mangime medicato (vedi tabella esplicativa Prodotto Intermedio). In pratica l’allevatore per ottenere il nulla osta da parte del servizio veterinario competente, deve disporre di un impianto di miscelazione che garantisca opportuna miscelazione a secco dei Prodotti Intermedi nel mangime da somministrare agli animali, nonché possedere tutta una serie di requisiti, esplicitati nel D.M. 16 novembre 1993, art.6.
La prescrizione di mangimi completi e complementari medicati per gli allevamenti di cui al punto 3, non prevede per l'allevamento alcuna autorizzazione, mentre per il medico veterinario prevede la redazione della ricetta dei mangimi medicati (RMMPI) per la prescrizione della produzione in un mangimificio industriale autorizzato alla produzione dei mangimi medicati.
In generale, la prescrizione di mangimi medicati o di prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati può riguardare solo gli animali che il veterinario ha in cura (infatti i mangimi medicati ed i prodotti intermedi possono essere utilizzati esclusivamente per le indicazioni terapeutiche riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata). Il veterinario deve in precedenza accertarsi che l’impiego sia giustificato per la specie interessata secondo le regole dell’arte veterinaria e che la somministrazione del mangime medicato prescritto non sia incompatibile con un trattamento od un’utilizzazione precedente, né esistano controindicazioni od interazioni nel caso di impiego di più premiscele.
Il veterinario deve prescrivere i mangimi medicati soltanto nella quantità necessaria per raggiungere l’obiettivo del trattamento, comunque rispettando gli eventuali limiti massimi stabiliti nell’AIC delle premiscele medicate utilizzate.
I mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni o frattaglie od i cui prodotti siano destinati al consumo umano possono essere forniti in quantità che non superino quelle prescritte per il trattamento conformemente alla prescrizione veterinaria e non in quantità superiore al fabbisogno di un mese. Quindi il medico veterinario prescrittore dovrà accertarsi, prima di prescrivere con la ricetta, di aver fatto bene i calcoli relativamente al quantitativo di mangime medicato/prodotto intermedio, da far produrre e consegnare all’allevatore, o relativamente al quantitativo di mangime medicato da far produrre all'allevatore in modo da non andare oltre i giorni del trattamento stabiliti nell’AIC della premiscela medicata impiegata e, comunque, non oltre il limite di un mese di trattamento.
Non sono consentite, in alcun modo, scorte di mangimi medicati e/o prodotti intermedi.
Eventuali residui di mangimi medicati e/o prodotti intermedi conseguenti ad interruzione anticipata della terapia devono essere considerati “rimanenze” e, come tali, annotate sul retro della ricetta e sul registro dei trattamenti presente in allevamento. Tali rimanenze potranno essere eventualmente utilizzate per curare la medesima patologia che si dovesse ripresentare, previa prescrizione da parte del veterinario, che è assolta dalla registrazione sul registro dei trattamenti da parte dello stesso, del trattamento prescritto. Nel caso, invece tale rimanenza non sia utilizzata ed arrivi a scadenza, va gestita come un farmaco scaduto e smaltito secondo quanto prevede la normativa relativa ai rifiuti, che sarà oggetto di una apposita trattazione da parte del sottoscritto in futuro.
I mangimi medicati per quanto concerne l'elemento medicamentoso, possono essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata. I mangimi medicati ed i prodotti intermedi devono contenere una sola premiscela medicata autorizzata.
I mangimi medicati prodotti con più di una premiscela medicata autorizzata (cosiddetti estemporanei) possono essere prodotti estemporaneamente solo negli stabilimenti industriali autorizzati (non negli allevamenti autorizzati), non possono contenere più di quattro principi attivi medicamentosi, devono essere consumati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre novanta giorni dalla preparazione. Il medico veterinario nel prescrivere tali mangimi medicati prodotti con più di una premiscela medicata autorizzata deve tener conto delle eventuali interazioni tra i medicinali utilizzati, nonché dovrà indicare sulla ricetta (RMMPI) i tempi di sospensione adeguati al rispetto dei limiti massimi di residuo definiti per i principi attivi utilizzati.
Interessante notare come la prescrizione di mangimi medicati senza utilizzare il modello di ricetta previsto dalla normativa vigente preveda una sanzione amministrativa estremamente elevata (€ 20.658).
GESTIONE IN MANGIMIFICIO/DISTRIBUTORE
Per quanto riguarda tutto quello che succede alla ricetta dopo la sua compilazione e consegna all’allevatore, si rimanda alla tabella sotto riportata.
Validità ricette |
Ritiro e conservazione ricette veterinarie |
Invio ricette all'ASL(serv. competente per l'allevamento) |
60 giorni lavorativi (art. 15, D.M 16/11/1993). Una prescrizione vale per un solo trattamento. La prescrizione riguarda solo gli animali che il veterinario ha in cura.
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Modello composto da un originale e tre copie in carta autoricalcante, di cui una copia rimane al veterinario prescrittore (senza obbligo di conservazione e contenente la diagnosi), una copia rimane all’utilizzatore finale (allevatore), una copia va spedita a cura del produttore/distributore al Servizio veterinario dell’ASL competente sull’utilizzatore finale e una copia rimane al produttore/distributore.
La ricetta deve essere conservata almeno tre anni.
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Entro sette giorni lavorativi dalla data della vendita del mangime medicato/prodotto intermedio |
Per quanto riguarda la validità della ricetta, non c’è molto da dire.
Per il ritiro e conservazione delle ricette da parte del produttore (mangimista), distributore e farmacista è utile sottolineare che le ricette vanno conservate per tre anni, nonostante molti pensino, per analogia con le ricette medico veterinarie RNRTC, siano da conservare per cinque anni.
Interessante invece la questione della copia che rimane al veterinario prescrittore, per la cui conservazione non è previsto alcun obbligo, ma, essendo l'unica che contiene la diagnosi, è interesse del veterinario prescrittore, conservarla almeno per tre anni, come per gli altri soggetti destinatari.