Da quando il Gruppo di studio del farmaco Fnovi ha iniziato a curare la rubrica “Faq Farmaco”, sono stati inoltrati circa una dozzina di quesiti relativi allo smaltimento dei medicinali veterinari. In estrema sintesi, a vario titolo, si chiedeva: “quali sono le modalità di smaltimento dei medicinali veterinari e dei loro contenitori, derivanti da attività veterinaria ?”.
Per tale motivo, mi sono deciso a trattare tale tematica per SUIVET, suddividendola in tre interventi: il primo riguarda la normativa di settore (rifiuti) applicata all'attività del medico veterinario, il secondo riguarda il capitolo stupefacenti, il terzo nello specifico la gestione dei rifiuti nell'allevamento e nella scorta zooiatrica.
Nella disamina della normativa dei rifiuti, per semplificare si possono riconoscere tre livelli:
- Normativa generale;
- Normative locali;
- Norme tecniche.
La normativa generale relativa allo smaltimento dei rifiuti attualmente in vigore è rappresentata dal DPR 15 Luglio 2003 n. 254, dal D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti in generale ed i rifiuti sanitari in particolare, dal DPR 309/1990 per i medicinali stupefacenti. Inoltre va considerata pure la DECISIONE 18/12/2014 a cui fare riferimento nell'attribuzione dei codici relativi ai vari materiali.
Le normative locali sono rappresentate dalle varie “Linee guida regionali”, cui si affiancano i vari “Regolamenti comunali”.
Le norme tecniche sono rappresentate da quelle parti del “Codice dell'ambiente” che regolano le modalità di tenuta dei depositi temporanei (in allevamento, o nella sede della scorta zooiatrica) dei rifiuti (imballaggio, etichettatura e precauzioni).
Ben si comprende, quindi, l'estrema complessità di tale materia, che pur discendendo da norme chiare ed esaustive a livello generale, si complica parecchio al livello locale ed ancor più nell'applicazione delle norme tecniche.
In relazione a quanto sopra riportato, consiglio la lettura dell'articolo del collega Giorgio Neri pubblicato sulla rivista “30 Giorni” nel 2014 (link articolo).
Tutti i rifiuti dall’allevamento sono rifiuti speciali. I contenitori vuoti, tuttavia, in quanto assimilati agli urbani devono essere conferiti nella raccolta differenziata o indifferenziata dei RSU. I riferimenti normativi relativi ai contenitori vuoti sono gli artt. 217 e segg. del D.Lgs. 152/2006 nonché, per gli imballaggi derivanti da attività sanitarie (attività di diagnosi, cura e prevenzione delle malattie) il DPR 254/2003 art. 2 comma 1 lettera g) e allegato I punto 4.
La classificazione dei rifiuti derivanti dalla somministrazione dei medicinali veterinari, nella DECISIONE 18/12/2014, li vede raggruppati nel capitolo 18: “rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)”. Quindi nel sottocapitolo 02: “rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali”.
Va chiarito che la classificazione dei rifiuti, spetta a chi li produce (allevatore, medico veterinario), così come, di conseguenza, la successiva gestione corretta degli stessi.
Tutti i materiali coinvolti nella somministrazione dei medicinali veterinari (esclusi i contenitori vuoti assimilati a RSU), i medicinali veterinari in cui residua del medicinale, nonché quelli scaduti, debbono essere classificati, comunque, come rifiuti speciali sanitari e smaltiti mediante incenerimento entro tempistiche stabilite dalla produzione del rifiuto, che in ogni caso non possono mai eccedere l’anno.
Per completezza si aggiunge che alcune linee guida regionali prevedono la necessità di lavare i contenitori. Tuttavia non è sostenibile che il mancato lavaggio comporti che il contenitore debba essere conferito nei rifiuti speciali in quanto ciò equivarrebbe ad una violazione di legge.
In questo caso invece dovrebbe essere sanzionato il mancato lavaggio.
Per quanto riguarda la gestione dei medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, la gestione dei rifiuti sanitari nell'allevamento e nella scorta zooiatrica, nonché le conseguenze (amministrative e penali) per il medico veterinario derivanti da una non corretta gestione dei rifiuti, si rimanda ai prossimi interventi