Per quanto riguarda lo smaltimento medicinali veterinari, un capitolo a parte è rappresentato dalla gestione dei medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, attività che riguarda solo ed esclusivamente la scorta zooiatrica, in quanto le modalità di smaltimento si riferiscono solo ai medicinali che devono essere riportati sul registro di carico e scarico degli stupefacenti, registro che è in dotazione solo ai medici veterinari e alle strutture veterinarie. Inoltre bisogna considerare che alcuni di tali medicinali sono a detenzione ed uso esclusivo del medico veterinario (link a D.M. 28/07/2009).
Per quanto riguarda la detenzione di stupefacenti e la conseguente gestione di medicinali stupefacenti scaduti od inutilizzabili da parte dei medici veterinari che si occupano dell'allevamento di suini, pur non rappresentando una casistica diffusa, la problematica vale comunque la pena di essere trattata. Bisogna premettere che al riguardo la normativa é carente. Infatti il DPR 254/2003 rimanda al DPR 309/1990 il quale tuttavia tratta solo di sostanze stupefacenti e non di medicinali (ad eccezione - vd art. 25bis - di quelli detenuti dai produttori e dai farmacisti). Le procedure in esame pertanto possono essere ricercate solo in disciplina locale (per esempio linee guida) o circolari ministeriali, le quali tuttavia non hanno valore di legge. In ogni caso l'autorizzazione di cui all'art. 25 del DPR 309/1990 non è applicabile alle strutture veterinarie, riferendosi specificatamente alle "sostanze" farmacologicamente attive, che come é noto, ai sensi del D. Lgs. 193/2006 non possono né essere detenute né utilizzate dalle strutture veterinarie e men che meno dalle scorte zooiatriche. Circa la possibilità di conferire tali medicinali con i rifiuti speciali, va chiarito che tale possibilità non è in alcun modo praticabile. I medicinali stupefacenti e psicotropi scaduti o inutilizzabili, infatti, pur essendo a tutti gli effetti rifiuti speciali, devono essere smaltiti a norma del DPR 254/2003 secondo modalità particolari e cioè ai sensi del DPR 309/1990 che prevede appunto di rivolgersi al servizio farmaceutico dell'ASL. (link: nota esplicativa del MdS n.22707 del 24/5/2011). Quindi i medicinali stupefacenti o psicotropi scaduti o inutilizzabili, in particolare quelli in SEZ A, B e C (es. Ketamina), per lo smaltimento necessitano di una procedura che prevede la compartecipazione del Servizio farmaceutico dell’Asl, che quando sarà pronto ad acquisire i medicinali fornirà le necessarie istruzioni operative per permettere lo scarico dall’apposito registro. Il medico veterinario responsabile, dunque, in caso debba disfarsi di medicinali di questo tipo dovrà contattare il citato Servizio farmaceutico dell’Asl che ufficialmente lo nominerà custode dei medicinali. Durante il periodo di attesa, i farmaci stupefacenti scaduti vanno comunque conservati in carico nel registro, con le stesse cautele di sicurezza previste per questa categoria di medicinali (comunque sempre in armadio chiuso a chiave), separatamente dagli altri con l'indicazione "in attesa di smaltimento". A questo punto il medico veterinario dovrà consegnarli all’Asl quando, in presenza delle Forze dell’ordine, gli verrà richiesto. Nell’occasione verrà redatto un verbale che, allegato al registro, permetterà (solo a questo punto della procedura!) di scaricare il medicinale scaduto o inutilizzabile. La legge non prevede termini per il conferimento per cui dalla segnalazione al ritiro può intercorrere un tempo anche rilevante. La ASL é quella territorialmente competente e cioè quella ove insiste la sede operativa della struttura e/o dell'attività. A proposito delle metodiche di raccolta e smaltimento dei farmaci inutilizzati o scaduti, infine, il Codice del farmaco veterinario prevede l’emanazione di una regolamentazione ad hoc che tuttavia ancora non è disponibile.