Come detto nel precedente intervento, il produttore di rifiuti sanitari (allevatore o Medico veterinario), qualora non gestisca correttamente tali rifiuti, può andare incontro a conseguenze pesanti sia di natura amministrativa (sanzioni), sia di natura penale.

Conseguenze amministrative

Un collega ha sottoposto, al Gruppo di studio del farmaco Fnovi, un caso in cui un allevamento di suini è stato oggetto di sanzione amministrativa comminata dall'ARPA (organo accertatore), a seguito di un controllo eseguito in allevamento sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari. Dopo confronto interno al gruppo, la risposta è stata la seguente.

“Dalla disamina del verbale di contestazione di violazione amministrativa allegato, nonché dalla lettura della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti (DPR 15 Luglio 2003 n. 254, D.Lgs. 152/2006 e DECISIONE 18/12/2014 a cui fare riferimento nell'attribuzione dei codici relativi ai vari materiali), risulta quanto segue:

  • l'organo accertatore (ARPA) ha verificato che l'azienda ispezionata nelle normali attività di produzione di suinetti produce normalmente rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, codice CER 180202*, desumendolo dal registro di carico scarico dei rifiuti (vidimato il 12/03/2014) presente in azienda (carico dal 15/03/2014, 10/04/2014, 15/05/2014, 29/05/2014 e 10/06/2014 scarico il 16/07/2014) ;
  • l'organo accertatore (ARPA) ha contestato alla azienda la seguente fattispecie: "non ha smaltito i rifiuti accumulati nel deposito temporaneo con codice CER 180202* secondo le tempistiche previste dal 3° comma dell'art.8 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 (durata massima del deposito temporaneo 30 gg);
  • la normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti dice che la classificazione dei rifiuti compete al produttore sotto la sua responsabilità;
  • Il produttore ha classificato quei rifiuti come infettivi (cod. CER 180202*), come si desume dal verbale e dal registro;
  • posto quanto sopra, lo stesso produttore avrebbe dovuto necessariamente osservare le norme sul deposito temporaneo degli infettivi, che sono quelle correttamente esposte nel verbale di accertamento e contestazione;
  • il formulario di identificazione dei rifiuti testimonia il prelievo dei rifiuti con una tempistica superiore (e non di poco) a quella prevista dalla legge (30 gg DALLA CHIUSURA DEL CONTENITORE per quantità inferiori a 200 litri, altrimenti 5 giorni).

In ultima analisi la sanzione comminata per “la effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei propri rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in difformità a quanto previsto dalla normativa”, risulta assolutamente legittima. L'articolo del D.Lgs. 152/2006 che rimanda al DPR 15 Luglio 2003 n. 254, per la definizione dei tempi massimi di deposito temporaneo è il 227, comma 1, lettera b. L'articolo del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 che fissa tali tempi è l'8, comma 3, lettera a. Nel caso di superamento dei termini, anche se la giurisprudenza è variegata, si contesta la violazione per deposito temporaneo non conforme, che ai sensi dell'art. 256 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 è punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con la pena dell'ammenda da 2600 a 26000 €. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti (come avvenuto nel caso di specie).

Si aggiunge, inoltre, sempre per le considerazioni sopra esposte, che se l'azienda, dopo attenta valutazione da parte del medico veterinario competente dei rifiuti prodotti, decidesse, d'ora in avanti di classificarli come rifiuti sanitari non pericolosi, ricorrendo al cod. CER 180203, valutando cioè che non siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali, o siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale non sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi, semplificherebbe di molto la gestione degli stessi.

Infatti la stessa azienda non dovrebbe più compilare il registro di carico scarico dei rifiuti, dovrebbe, qualora non produca più di 30 metri cubi di rifiuti sanitari non pericolosi, smaltirli almeno una volta all'anno, avendo cura di conservare il formulario relativo.”

Conseguenze penali

In provincia di Roma, un medico veterinario è stato condannato a sei mesi di reclusione per commercio e detenzione di medicinali guasti. Il Codice Penale punisce chiunque detiene, pone in commercio o somministra medicinali “guasti o imperfetti”. I farmaci veterinari vi rientrano quando il loro impiego ha riflessi sulla salute umana. Non solo nel caso di animali produttori di alimenti. L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 443 del Codice Penale: commercio o somministrazione di medicinali guasti.

In relazione a quanto sopra riportato, consiglio la lettura dell'articolo pubblicato sulla rivista “30 Giorni” nel 2012 dal titolo: "Condanna a sei mesi per medicinali scaduti".

In conclusione, risulta del tutto evidente per il medico veterinario l’importanza di gestire correttamente sia in allevamento, sia in scorta zooiatrica i farmaci scaduti, avendo piena coscienza che, come professione intellettuale, non può non farsene pieno carico.

 

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