(Dott. Annalisa Scollo)
È stato da poco approvato il nuovo testo della legislazione tedesca in merito alle norme minime di protezione dei suini d’allevamento. Sebbene non sia ancora disponibile una versione ufficiale tradotta in lingue diverse dal tedesco, dal testo originale emergono già importanti cambiamenti che rappresentano una grossa svolta nel settore suinicolo di un Paese come la Germania, che rappresenta uno tra gli importanti Paesi produttori di suini europei. In particolare, la nuova legislazione impone maggiori restrizioni rispetto alla normativa europea del 2011 sul tema (Direttiva Europea 2008/120/EC, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122), riducendo drasticamente la possibilità di utilizzo delle gabbie per le scrofe. Un’importante decisione che per l’opinione pubblica ed il consumatore rappresenta una piccola/grande vittoria, ma che per gli addetti ai lavori rappresenta una sfida delicata ed una preoccupazione. Ovviamente al momento si tratta della decisione di un altro singolo Paese europeo sulla scia di alcuni altri Paesi predecessori, ma il fatto che stavolta si tratti di un grosso Paese produttore industriale di suini genera la lecita riflessione sulle eventuali future decisioni del legislatore europeo. È infatti indubbio che, ai tavoli di discussione della Comunità Europea in tema di allevamento suinicolo, il benessere e l’utilizzo delle gabbie siano attualmente uno degli argomenti più dibattuti, affiancati per importanza soltanto dalla corretta gestione degli antibiotici per la riduzione delle resistenze antibatteriche. Purtroppo non esiste una risposta a questa riflessione, e difficilmente è possibile fare previsioni attendibili sui possibili risvolti futuri che la nuova posizione legislativa tedesca avrà sugli altri Paesi europei produttori di suini, come l’Italia.
Le principali novità della legislazione tedesca sul benessere dei suini
REQUISITI PER LE SCROFE
L’allevamento esclusivamente senza gabbia, con poche eccezioni.
Secondo la nuova legislazione tedesca, le scrofe e le scrofette dovranno essere allevate senza gabbia durante tutte le fasi della loro vita produttiva, con due uniche eccezioni:
- Solo ed esclusivamente per la scrofetta alla prima fecondazione (vietato per la scrofa), sarà possibile mantenere l’animale in gabbia per un periodo massimo di 8 giorni che includa calore e fecondazione;
- Sia scrofe che scrofette potranno essere tenute in gabbia da un giorno prima della data prevista per il parto fino a 3 giorni dopo il parto, per un massimo di 5 giorni.
Le tempistiche dettate dalla nuova legislazione per la messa a norma delle aziende sono rappresentate dal 2028 per quanto riguarda le gabbie gestazione attualmente autorizzate dalla legislazione europea per le quattro settimane post-inseminazione, e dal 2035 per quanto riguarda le gabbie parto, attualmente utilizzate dall’ingresso in sala parto e per l’intera durata della lattazione.
Durante la gravidanza, le metrature da mettere a disposizione sia alle scrofe che le scrofette tenute in gruppo rimarranno molto simili a quelle dettate dalla attuale legislazione europea.
Strutture per il parto della scrofa.
Dal 2035 sarà completamente abolita la struttura della gabbia parto convenzionale, che non consente all’animale di muoversi e voltarsi. La Germania stabilisce l’obbligatorietà del box parto con una metratura minima di 6,5 metri quadri, nel quale la scrofa possa muoversi liberamente, eccezion fatta per il periodo che intercorre dal giorno precedente la data prevista per il parto ed i tre giorni seguenti, per un massimo di 5 giorni totali, durante il quale la partoriente può essere tenuta chiusa tra apposite sbarre removibili anti-schiacciamento all’interno del box parto. La legislazione accetta dunque l’introduzione delle gabbie parto apribili di nuova concezione come alternativa al box parto, che invece non consente alcun contenimento seppur momentaneo della scrofa.
Dimensione delle gabbie per gli 8 giorni a cavallo della fecondazione della scrofetta e per i 5 giorni peri-partum di scrofa e scrofetta.
Attualmente la legislazione europea non cita una misura minima per quanto riguarda la stabulazione delle scrofe in gabbia. Tuttavia negli ultimi anni la selezione genetica ha portato all’introduzione di scrofe di stazza maggiore rispetto al passato, a favore di un animale che riesce a essere più prolifico anche grazie alla sua struttura fisica. Questo porta ad alcune situazioni limite dove la legislazione, per quanto correttamente osservata, consente la stabulazione di animali troppo grandi in gabbie troppo strette. La nuova legislazione tedesca pone il limite minimo di lunghezza delle gabbie a 220 cm, sebbene l’iniziale proposta di fornire dei parametri anche sulla larghezza basati sull’altezza della scrofa al garrese sia stata estromessa dal testo finale.
Figura 1. Le gabbie parto convenzionali saranno vietate in Germania dal 2035. Saranno accettati box parto o gabbie apribili tenute chiuse per soli 5 giorni a cavallo del parto.
Strutture per la fecondazione della scrofa.
Eccezione fatta per la scrofetta, che potrà essere tenuta in gabbia a cavallo della fecondazione per un massimo di 8 giorni, la scrofa non potrà essere fecondata in gabbia dal 2028. Anzi, la nuova legislazione tedesca richiede che la scrofa, dal momento dello svezzamento dei suinetti fino alla sua inseminazione, abbia a disposizione 5 metri quadri per capo, di cui almeno 1,3 metri quadri di pavimento pieno.
Struttura dei box di gruppo per la gravidanza.
Saranno consentiti gli auto-catturanti nelle cuccette individuali delle scrofe allevate in gruppo, ma gli animali dovranno poter accedervi ed uscirvi in qualsiasi momento. La pavimentazione all’interno di queste postazioni singole aperte dovrà necessariamente essere piena a partire dal bordo della mangiatoia per una larghezza di almeno 100 cm, rappresentando un’area di riposo confortevole per gli animali. L’area posta posteriormente agli auto-catturanti e destinata al camminamento delle scrofe per i loro movimenti, dovrà avere larghezza minima di 160 cm nel caso in cui ci siano le postazioni individuali su un solo lato del box, e di 200 cm nel caso postazioni individuali siano su entrambi i lati.
Alimentazione delle scrofe e delle scrofette gravide.
La presenza di fibre come riempitivo alimentare per calmare la fame è già attualmente previsto nella legislazione europea. Tuttavia la nuova legislazione tedesca specifica che nella razione alimentare degli animali gravidi è necessario un tenore di fibra grezza pari all’8% della sostanza secca, o comunque almeno 200 grammi al giorno di fibra garantita per ciascun animale fino ad una settimana prima della data prevista per il parto.
REQUISITI PER I SUINETTI
Temperature ambientali nel nido e nel post-svezzamento.
Vengono per la prima volta inseriti precisi parametri relativi alla temperatura ambientale minima da osservare durante la lattazione e nel primo periodo post- svezzamento. In particolare, nei primi 10 giorni dopo la nascita, il nido dei suinetti non deve presentare temperatura inferiore ai 30°C. Dall’undicesimo giorno di vita in poi, la temperatura da mantenere dipenderà dalla presenza o meno di lettiera, come riportato nella tabella 1. Obiettivamente si tratta di temperature che, esclusa quella richiesta per il nido sottoscrofa, sembrano essere decisamente al di sotto dei range di temperature minime solitamente suggerite dalla bibliografia per le specifiche fasce di peso, e che dunque verosimilmente non creeranno difficoltà tecniche per il loro mantenimento.
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Nuova legislazione Germania
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Attuale legislazione EU |
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Temperature minime (°C) |
Superficie (mq)
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Fasce di peso (kg) |
Con lettiera |
Senza lettiera |
Fino a 10 |
16 |
20 |
0.15 |
0.15 |
Da 10 a 20 |
14 |
18 |
0.20 |
0.20 |
Da 20 a 30 |
12 |
16 |
0.35 |
0.30 |
Da 30 a 50 |
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0.50 |
0.40 |
Da 50 a 110 |
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0.75
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0.65 |
Oltre 110 |
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1.0 |
1.0 |
Tabella 1. Temperature minime (quando specificate) e superficie minima per capo da garantire per ciascuna fascia di peso secondo la nuova legislazione sul benessere del suino della Germania. Per la superficie disponibile è indicato anche il paragone con l’attuale legislazione europea in vigore.
Altra caratteristica indispensabile per la nuova legislazione tedesca sarà quella di svezzare animali che pesino almeno 5 kg di media, con una deviazione massima del 20% per i singoli soggetti all’interno del gruppo. Dopo lo spostamento degli animali nel sito di svezzamento, le metrature a disposizione per ciascun animale rimangono quelle indicate dalla legislazione europea, con l’eccezione dell’aumento da 0,30 a 0,35 metri quadri per gli animali oltre i 20 kg di peso (tabella 1). In caso di alimentazione ad libitum, sarà inoltre necessario un posto alla mangiatoia ogni massimo 4 svezzati. Per quanto riguarda i punti di accesso all’acqua invece, il rapporto sale ad un beverino ogni 12 svezzati.
Figura 2. Il nido dei suinetti è un'area sicura e confortevole che permette ai suinetti di ripararsi dal freddo e dagli schiacciamenti accidentali della scrofa. Nella nuova legislazione sul benessere della Germania è prevista all'interno di questa struttura una temperatura di 30°C per i primi 10 giorni di vita.
REQUISITI PER LE SCROFETTE IN ACCRESCIMENTO ED I SUINI GRASSI
Anche per le categorie di animali in accrescimento dai 30 kg in su sono state introdotte alcune modifiche, anche se meno impegnative rispetto a quelle per i riproduttori. La modifica più evidente è relativa ai metri quadri di superficie disponibile per suino. Se da un lato infatti il suino pesante (oltre 110 kg) continua ad avere le 1 m quadro per capo, le categorie inferiori richiederanno una maggiorazione dello spazio pro-capite (Tabella 1). Inoltre, il 50% dell’area disponibile dovrà essere piena.
Figura 3. Nell'alimentazione ad libitum, la nuova legislazione tedesca sul benessere dei suini prevede che sarà necessario un posto mangiatoia ogni 4 suinetti.
ALTRI REQUISITI GENERALI
La nuova legislazione tedesca stabilisce delle precise soglie anche per quantificare la qualità dell’aria all’interno dei capannoni. In particolare, l’ammoniaca dovrà essere sempre inferiore a 20 ppm, la CO2 inferiore a 3000 ppm e l’idrogeno solforato inferiore a 5 ppm. Indicazioni sovrapponibili per l’ammoniaca e la CO2, sebbene non siano riportate nella legislazione europea, sono presenti come requisito minimo nel manuale Classyfarm per il taglio della coda utilizzato in Italia per la classificazione del rischio di morsicatura del suino.
Articolo pubblicato su Summa animali da reddito, nr. 10/2020