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Suinicoltura + Suinicultura

Da quando è stato pubblicato il “decreto ministeriale 1° aprile 1997 - Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina”, sono passati molti anni, prima che il Ministero della Salute rimettesse mano ad un piano che non aveva ancora dato i risultati attesi. Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010, poi seguito dal Decreto Ministeriale 04 agosto 2011 il Ministero ha messo mano pesantemente al Decreto 1° aprile 1997. Successivamente, il Ministero ha poi chiarito alcuni aspetti applicativi di tale piano, con varie note e/o circolari.
Alla luce di quanto sopra, occorre fare il punto sul piano di controllo della Malattia di Aujeszky.

I punti essenziali del piano di controllo

  • Applicazione di un piano vaccinale nei confronti dell’Aujeszky, conforme a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali), che preveda che i riproduttori (scrofe, verri e rimonta) siano vaccinati 3 volte all'anno, che i suini da ingrasso siano vaccinati 3 volte nella loro vita (1a entro il 90°giorno di vita, 2a dopo 3-4 settimane, 3a tra 6 e 7 mesi di età)
  • E' consentito l'utilizzo del vaccino vivo attenuato deleto anche sui riproduttori (inizialmente fino al 31-12-2012, poi, con nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF.III/9996 del 17/05/2013, tale termine è stato prorogato a tempo indeterminato, nelle more dell’emanazione di un provvedimento ministeriale armonizzato, ad oggi non ancora uscito).
  • E’ stata istituita la figura del veterinario responsabile dell’esecuzione del piano di vaccinazione, di tale nomina deve essere data comunicazione all’azienda U.S.L. competente.
  • Dal 01-01-2013 i riproduttori possono essere introdotti solo da allevamenti indenni (infatti con nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF.III/4856 del 08/03/2013 è stata negata qualsiasi deroga a tale obbligo).
  • L'ASL competente controlla la regolare attuazione del piano (registri e mod 12).
  • Possono ottenere la qualifica di allevamento indenne gli allevamenti suini di qualsiasi tipologia: da riproduzione a ciclo aperto, da riproduzione a ciclo chiuso, da ingrasso e da svezzamento (sito 2).
  • E' obbligatorio riportare sul Mod 4 il n° e le date delle vaccinazioni degli animali movimentati, anche se destinati al macello (anche per le scrofe).
  • Per gli allevamenti accreditati per MVS, posti in regioni accreditate per MVS e attestati indenni da Aujeszky, le movimentazioni di animali, certificate secondo le modalità di cui al Modello IV, non richiedono la visita clinica degli animali da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente, ma sono attestate dal proprietario o detentore degli animali (autocertificazione, introdotta da nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF.III/3414 del 23/02/2011.
  • Se vengono spostati suinetti giovanissimi e non ancora vaccinati (verso il sito 2) deve essere riportata la vaccinazione delle scrofe.
  • E' possibile identificare un'area indenne (almeno il territorio di una provincia) quando tutte le aziende hanno ottenuto e mantenuto la qualifica di indennità.

Come ottenere la qualifica di allevamento indenne

(per allevamenti da riproduzione o riproduzione e ingrasso)

  • viene eseguito il programma di vaccinazione, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • non ci sono sintomi o lesioni da malattia da 12 mesi;
  • vengono eseguiti 2 controlli sierologici su un campione statisticamente significativo (riproduttori o suini di almeno 5 mesi di vita) a distanza di almeno 4 settimane, con esito favorevole;
  • gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;
  • è stata verificata la corretta attuazione del piano vaccinale, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali).

Nr. suini presenti Campioni da prelevare
7-27 sino a 25
28-37 sino a 29
38-55 35
56-100 45
101-600 56
>600 57

 

Mantenimento della qualifica di allevamento indenne

(per allevamenti da riproduzione o riproduzione e ingrasso)

  • viene eseguito il programma di vaccinazione, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • non ci sono sintomi o lesioni da malattia da 12 mesi;
  • è stata verificata la corretta attuazione del piano vaccinale, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • controllo sierologico ogni 4 mesi su 30 campioni, con esito favorevole;
  • introdotti animali da allevamenti con pari qualifica sanitaria;
  • divieto di introdurre animali da stalle di sosta, fiere e mercati.

Come ottenere e mantenere la qualifica di allevamento indenne

(per allevamenti da svezzamento)

  • viene eseguito il programma di vaccinazione, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • non ci sono sintomi o lesioni da malattia da 12 mesi;
  • sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni;
  • è stata verificata la corretta attuazione del piano vaccinale, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • divieto di introdurre animali da stalle di sosta, fiere e mercati.

Come ottenere e mantenere la qualifica di allevamento indenne

(per allevamenti da ingrasso)

  • viene eseguito il programma di vaccinazione, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • non ci sono sintomi o lesioni da malattia da 12 mesi;
  • sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione, o da svezzamento indenni;
  • si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E, effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni ( verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini a fine ciclo (verifica ingrasso);
  • è stata verificata la corretta attuazione del piano vaccinale, conformemente a quanto contenuto nel decreto, Allegato II (schemi vaccinali);
  • divieto di introdurre animali da stalle di sosta, fiere e mercati;
  • va precisato che negli allevamenti che applicano un ciclo «tutto pieno tutto vuoto», in deroga al precedente punto, il controllo sierologico è effettuato una volta sola per ciclo su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione;
  • in caso di sieropositività in diversi cicli produttivi per queste aziende che applicano il «tutto pieno tutto vuoto», il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio può non concedere la deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le modalità di cui al precedente punto.
     

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