Riprendo in mano, pur con notevole ritardo rispetto alle precedenti uscite, l'argomento Aujeszky. Prima di affrontare, come promesso, la disamina dei “piani regionali di eradicazione”, vorrei fare un paio di considerazioni, a mio modesto avviso emblematiche, su due aspetti “tecnici” trasversali.

Movimentazione riproduttori non da allevamenti indenni: tassativamente vietata dal 01/01/2013, anzi no (ANAS)

Ho sempre pensato che uno dei cardini fondamentali su cui avrebbe dovuto poggiare l'eradicazione dell'Aujeszky fosse rappresentato dalla movimentazione di soli riproduttori certamente sieronegativi, seguito, nel più breve tempo possibile, dalla movimentazione di soli suini sieronegativi. Come ho detto nel mio lavoro del 2014, facendo il punto sul piano del 1997, credevo che fosse così. Poi, nel preparare una presentazione da portare all'Ordine dei Medici Veterinari di Reggio Calabria nell'aprile di quest'anno, mi sono accorto, con incredulità iniziale trasformatasi poi di fronte all'evidenza in sconforto, leggendo attentamente la nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF.III/4856 del 08/03/2013, di un passaggio che nel 2014 mi era sfuggito.

Infatti leggendo la nota allora, mi ero fermato, stupidamente, alla frase sottolineata, che mi sembrava assolutamente tassativa: “non è possibile concedere alcun regime derogatorio al divieto”. Rileggendola attentamente, al “Fermo restando …” iniziale, ho notato che seguiva un “...tuttavia…”.

In buona sostanza riproduttori potenzialmente sieropositivi sono stati movimentati dopo il 01/01/2013. Ora, anche se non sono in grado di stimare l'entità del fenomeno, che, comunque, sarà stato sicuramente limitato, la questione, a mio modesto avviso, è un'altra. Permettere ancora, tra l'altro a colpi di note che non possono modificare una norma, la movimentazione di riproduttori da allevamenti non indenni, anche se in numero limitato, costituisce un limite insormontabile per l'ottenimento dell'approvazione da parte della commissione (ai sensi della Decisione 2008/185/CE) di qualsiasi programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky.

 

Vaccinazioni per l'Aujeszky: solo il medico veterinario (Art. 65 del RPV approvato con DPR 08/02/1954 n.320) le può eseguire, anzi no (Regione Emilia Romagna)

Premetto che non voglio entrare nella questione annosa sull'obbligo dell'esecuzione da parte del medico veterinario delle vaccinazioni, in quanto non mi appassiona. Tale obbligo, piaccia o no, è assolutamente operante per le malattie di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n°320/1954 e succ. modifiche, come stabilito dall'art. 65 dello stesso provvedimento. Tra queste malattie, con O.M. 29/07/1982, è stata inserita la malattia di Aujeszky negli animali della specie suina. Tra l'altro lo stesso D.M. 01/04/1997, all'art. 3, commi 2, 3 e 4 recita:

2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto è autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente.

3. Qualora si verifichino comprovate necessità territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinché le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati.

4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unità sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.

Ora quanto sopra non lascia spazio ad alcun dubbio: gli interventi vaccinali li possono eseguire solo i medici veterinari. Poi sono arrivati i piani regionali, prima della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia (2011), poi del Veneto (2012), quindi dell'Emilia Romagna (2014). In particolare in quello della regione Emilia Romagna, come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni, è previsto l’obbligo, per il medico veterinario responsabile del piano vaccinale in allevamento, di predisporre una procedura scritta specifica per l’allevamento per l’esecuzione degli interventi vaccinali, nella quale dovrà garantire la “formazione degli addetti alla vaccinazione”. Tale aspetto, anche se in contraddizione con quanto stabilito dal D.P.R. n° 320/1954, ha di fatto “legittimato” l’esecuzione delle vaccinazioni da parte del personale d’allevamento in Emilia Romagna. Anche in punta di diritto, infatti, per la gerarchia delle fonti normative: la norma di fonte inferiore (Decreti regionali/Deliberazioni Giunta regionale) non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (Decreto del Presidente della Repubblica). Vero è che, però, come scrissi nell'articolo citato sopra nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida". Rimane il fatto che, per assurdo mentre in Emilia Romagna le vaccinazioni per l'Aujeszky le possono eseguire gli addetti, opportunamente formati, nelle altre regioni, almeno formalmente, no. Non aggiungo altro.

La disamina dei “piani regionali di eradicazione dell'Aujeszky” sarà oggetto di trattazione nel prossimo conclusivo lavoro.