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Suinicoltura + Suinicultura

Modalità di prescrizione

Sono presi in considerazione i principali obblighi ed adempimenti del medico veterinario, in applicazione delle principali norme di riferimento, mettendo in risalto le problematiche connesse.
La prescrizione, la dispensazione e l’acquisto dei medicinali destinati alla cura degli animali richiedono formalismi diversi in funzione delle caratteristiche del medicinale (descritte nell’AIC e contenute nel foglietto illustrativo) e della destinazione del medicinale.

In base a quest’ultima il medicinale può essere destinato agli animali da compagnia, agli animali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione umana per la vendita o l’autoconsumo, al rifornimento di scorte per aziende o impianti in cui vengono curati o custoditi animali e il rifornimento di scorte per medici veterinari.
Ai fini della modalità prescrittiva gli animali sono divisi in:
- animali i cui prodotti non sono destinati all’alimentazione umana, ovvero gli animali da compagnia o gli animali da affezione e gli animali allevati o custoditi professionalmente non ai fini di produzione di alimenti per l’uomo (es. allevamenti animali da pelliccia, animali detenuti in giardini zoologici o circhi ecc);
- animali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione umana (animali da reddito o animali da azienda) quali ad esempio: bovini, suini, ovini, equini, volatili da cortile, conigli, selvaggina e pesci. Ai fini prescrittivi l’animale normalmente destinato all’alimentazione umana va considerato tale anche quando sia gestito come animale da affezione, con alcune deroghe (equidi non destinati alla macellazione per l’uso alimentare).
I medicinali destinati ad animali di qualsiasi specie possono essere prescritti esclusivamente da un medico veterinario abilitato alla professione ed iscritto all’ordine professionale.
La normativa vigente non definisce un quantitativo massimo di medicinali prescrivibile, ma stabilisce che “i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.” (art.76 comma 2 DLgs. 193/2006).
Il medico veterinario deve prescrivere in via prioritaria medicinali per uso veterinario e destinati, per quella malattia, alla specie dell’animale trattato (uso proprio). Per evitare inutili sofferenze all’animale è consentito il così detto “ uso in deroga”.
Esistono, infatti, modalità di prescrizione diverse, a seconda che il medicinale sia utilizzato:
per uso proprio: l’impiego del farmaco avviene secondo le indicazioni autorizzate al momento dell’immissione in commercio (A.I.C.) e riportate nel foglietto illustrativo;
per uso esclusivo del veterinario: sono medicinali che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della somministrazione e al successivo monitoraggio (Abortivi, Anestetici locali iniettabili, Anestetici generali iniettabili ed inalatori, Antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili, Emoderivati Eutanasici Beta agonisti);
per uso improprio: l’uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all’abuso grave o all’uso scorretto di un medicinale veterinario;
per uso in deroga: l’impiego del farmaco avviene in modo diverso da quello per cui è stato autorizzato, relativamente solo a specie di destinazione e patologia.
Per quanto riguarda l’uso improprio e l’uso in deroga, questi saranno oggetto di specifica trattazione negli articoli “I trattamenti in deroga, definizioni” e “Uso in deroga dei mangimi medicati”.

Prescrivibilità dei medicinali

E’ utile sottolineare che non tutti i medicinali sono prescrivibili dal medico veterinario e che di quelli prescrivibili non tutti lo sono incondizionatamente. E che per contro esistono anche medicinali per la cui dispensazione non è previsto l’obbligo di prescrizione medico-veterinaria.
Medicinali SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): sono quelli che rispondono alle caratteristiche previste in un apposito decreto (D.M. 31/10/07). Questi medicinali riportano sulla confezione la dicitura “La vendita non e’ sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria” e possono essere acquistati ed utilizzati liberamente.
Prescrivibilità con detenzione ed uso riservati al medico veterinario: alcune categorie di medicinali possono essere detenute esclusivamente dai medici veterinari. Esse sono previste da un apposito decreto (il DM 28/7/2009) che più genericamente elenca le categorie di medicinali il cui uso è riservato al medico veterinario (Abortivi, Anestetici locali iniettabili, Anestetici generali iniettabili ed inalatori, Antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili, Emoderivati Eutanasici Beta agonisti). Si tratta degli anestetici generali iniettabili ed inalatori e degli eutanasici. Questi medicinali pertanto potranno essere prescritti solo a medici veterinari o a strutture di cura degli animali. Oltre a tali medicinali bisogna inoltre considerare la scorta di medicinali stupefacenti e psicotropi che è consentita dalla legge solo ai medici veterinari e alle strutture di cura degli animali, per cui non sarà possibile prescrivere scorte di questi medicinali agli impianti di custodia ed allevamento ancorché autorizzate ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 193/2006.
Prescrizione per animali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione umana: il medico veterinario per tali animali dovrà sempre, in via prioritaria, prescrivere medicinali per uso proprio, attenendosi alle indicazioni autorizzate al momento dell’immissione in commercio (A.I.C.) e riportate nel foglietto illustrativo. In caso debba far ricorso all’uso in deroga, ricorrendone le condizioni previste (art. 11 D.Lgs. n° 193/2006), dovrà comunque sempre preoccuparsi che la sostanza farmacologicamente attiva del medicinale scelto, sia presente nella tabella 1 “sostanze consentite” del Reg. (UE) n°37/2010 , in caso contrario l’animale trattato dovrà essere definito “non destinato a produrre alimenti”, facendo uscire di fatto e definitivamente dalla catena alimentare tutti i suoi prodotti (latte, carne uova). Tale somministrazione comporta, quindi, una serie di problematiche conseguenti da gestire con l’animale in vita ed in produzione: prodotti quali latte e uova da considerarsi non più alimenti né per l’uomo, né per altri animali, ma da smaltire come rifiuti speciali Categoria 1 Reg. (CE) n° 1069/2009. L’animale stesso non potrà mai più essere inviato alla macellazione, ma dovrà essere allevato sino a morte naturale. Eventualmente e solo in caso di sofferenza (bisogna però dire che la normativa al riguardo non è chiara), l’animale potrà essere soppresso mediante eutanasia, sotto la responsabilità di un medico veterinario, che dovrà prendersi carico dell’esecuzione dell’intervento eutanasico. Le sue carni, comunque dovranno essere smaltite come rifiuti speciali Categoria 1 Reg. (CE) n° 1069/2009. Sono, poi, da considerare le conseguenze di carattere amministrativo (sanzioni amministrative) collegate a tale somministrazione, che configura, per il veterinario e l’allevatore, la violazione al D. Lgs. N°193/2006, punito dall’art. 108, comma 9 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15.493,00). Da ultimo, ma non meno importanti, sono da prendere in considerazione le implicazioni legate ai possibili danni derivanti, per l’allevatore, da tale somministrazione prescritta dal veterinario, che potrebbero portare l’allevatore stesso a chiedere i danni al veterinario, dando il via a contenziosi di carattere civile.
Prescrizione vietata: i medicinali appartenenti a questa categoria non possono essere né detenuti né utilizzati nella pratica veterinaria. Si tratta di antibiotici ad uso umano in confezioni per uso ospedaliero, di medicinali ad uso umano utilizzabili solo dallo specialista, di medicinali ad uso umano non autorizzati in Italia e di medicinali ad uso veterinario non autorizzati in alcun Paese dell’Unione Europea, nonché di medicinali veterinari le cui sostanze farmacologicamente attive sono presenti nella tabella 2 “sostanze vietate” del Reg. (UE) n°37/2010 . Nel caso siano detenuti o utilizzati su animali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione umana, ne conseguono tutte le considerazioni fatte al punto precedente per l’uso di sostanze farmacologicamente attive non presenti in tabella 1 del Reg. (UE) n°37/2010.