Attualmente, nella pratica veterinaria negli allevamenti intensivi di suini vengono utilizzati per la prescrizione dei medicinali, ai sensi del disposto normativo vigente, svariati modelli di ricette.
Qui di seguito sono elencate le “note caratteristiche” di ogni tipo di ricetta, la validità, la tempistica di conservazione ed il riferimento normativo.
- Ricetta ripetibile in copia semplice: viene utilizzata per la prescrizione dei medicinali ad uso veterinario nella cui autorizzazione è prevista questa tipologia di modello. La ricetta è valida per tre mesi e in questo ambito temporale può essere utilizzata fino a cinque volte. La tempistica di conservazione è di 5 anni. Riferimento normativo: RD 27/7/34 n. 1265 art. 167, DL.vo 193/06 art. 76.
- Ricetta non ripetibile in copia semplice: viene utilizzata per la prescrizione dei medicinali ad uso veterinario nella cui autorizzazione è prevista questa tipologia di modello, La ricetta è valida per tre mesi. La tempistica di conservazione è di 5 anni. Riferimento normativo: RD 27/7/34 n. 1265 art. 167, DL.vo 193/06 art. 76.
- Ricetta non ripetibile in triplice copia: consiste in un modello composto da un originale e tre copie in carta autoricalcante di colore diverso, di cui la copia bianca è destinata al veterinario (senza obbligo di conservazione e contenente la diagnosi, non prevista per l’approvvigionamento scorta), quella gialla all’utilizzatore finale, quella azzurra al Servizio veterinario dell’ASL competente sull’utilizzatore finale e quella rosa al farmacista. Deve essere compilata in ogni sua parte con inchiostro indelebile. Viene utilizzata per la prescrizione di medicinali veterinari ad azione immunologica, contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antiinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti, beta agonisti e premiscele medicate per la terapia e la scorta degli stessi. La stessa viene utilizzata per la prescrizione di medicinali per l’uso in deroga.
Questo modello deve altresì essere utilizzato nella prescrizione di scorte di medicinali (con esclusione dei medicinali stupefacenti e psicotropi appartenenti alla Tabella II Sezioni A, B e C) sia ad uso veterinario che ad uso umano, per la scorta zooiatrica. La ricetta è valida per 10 giorni lavorativi dalla data di emissione. La tempistica di conservazione è di 5 anni. Riferimento normativo: DL.vo 193/06 art. 76.
- Richiesta in triplice copia: questo modello non è configurabile come “ricetta” e pertanto viene denominata come semplice “richiesta”. Consiste in tre fogli di carta intestata di cui uno è destinato al medico veterinario prescrittore, uno al farmacista e uno al Servizio farmaceutico dell’ASL. Viene utilizzata per l’approvvigionamento del medico veterinario di medicinali stupefacenti e psicotropi di cui alla Tabella II Sezioni A, B e C. La copia che viene restituita timbrata e firmata dal farmacista al medico veterinario deve essere conservata unitamente al registro di carico e scarico degli stupefacenti a giustificativo del carico. La tempistica di conservazione è di 5 anni. Riferimento normativo: (L 685/75), DPR 309/90 modif. dalla L 12/01 artt.14, 43 e 45, L. 49/2006 e D.M. 10.03.2006.
- Prescrizione Mangime Medicato: consiste in un modello composto da un originale e tre copie in carta autoricalcante, di cui una copia è destinata al veterinario (senza obbligo di conservazione e contenente la diagnosi), una copia all’utilizzatore finale (allevatore), una copia al Servizio veterinario dell’ASL competente sull’utilizzatore finale e una copia al produttore/distributore. Deve essere compilata in ogni sua parte con inchiostro indelebile. Viene utilizzata per la prescrizione di mangimi completi medicati, mangimi complementari medicati e prodotti intermedi. E’ bene precisare che, mentre la prescrizione di mangimi completi e complementari medicati non è soggetta ad alcuna autorizzazione per l’allevatore che li utilizza, per quanto riguarda la prescrizione di prodotti intermedi fatta all’allevatore, questi deve essere appositamente autorizzato, previo nulla-osta del servizio veterinario competente. La ricetta è valida per 60 giorni lavorativi dalla data di emissione. La tempistica di conservazione è di 5 anni. Riferimento normativo: DL.vo 90/93 art. 8, DM 16.11.93 art. 15 e succ. mod.
Da quanto sopra esposto, risulta chiaro come la prescrizione medico veterinaria (ricetta) per i medicinali veterinari ed i mangimi medicati, presenti un’assurda complessità, che prevede al momento, ben cinque tipi di prescrizione medico veterinaria, caso unico al mondo. Questa ipertrofia burocratica non trova alcuna giustificazione e lo stesso ministero della salute se n’è accorto, predisponendo, nel 2010, una bozza di decreto che introdurrà la cosiddetta “ricetta informatica”. Pertanto, in un futuro, che si prevede più prossimo per gli animali produttori di alimenti per l’uomo e più remoto per gli animali d’affezione, i modelli di ricetta di cui ai primi tre punti del soprastante elenco saranno sostituiti dalla “ricetta informatica”. Tra le novità più rilevanti previste in questo modello vi sono l’obbligo di inserire il codice a barre riportante la sigla della provincia e il numero di iscrizione all’Ordine del medico veterinario e (quando previsto) il codice a barre relativo al codice dell’allevamento, nonché l’obbligo di specificare la diagnosi in caso di prescrizione di medicinali per uso in deroga. La ricetta non ripetibile avrà validità di 30 giorni mentre quella ripetibile di sei mesi, entro i quali potrà essere utilizzata fino a dieci volte. A onor del vero bisogna precisare che, a tutt’oggi, di tale decreto se ne sono perse le tracce, così come del nuovo D.Lgs. n°193/2006. Probabilmente il ministero della salute li ha messi entrambi in stand by, poiché l’UE ha messo in cantiere la revisione completa della normativa sul medicinale veterinario e sui mangimi medicati.
Allegati: tabella riassuntiva delle varie tipologie di ricette con particolare riferimento ai farmaci per suino (pdf)