Il medico veterinario che opera nell’allevamento suino, ogni qual volta prescrive od esegue un trattamento, è tenuto a registrare tutta una serie di dati in appositi registri.
Tali adempimenti prevedono diverse formalità, a seconda che l’allevamento sia autorizzato, o meno, alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari. Va, poi, precisato, che per quanto riguarda i trattamenti con mangimi medicati, oltre alle formalità prescrittive, l’attuale impianto normativo prevede l’obbligo dell’annotazione nel registro dei trattamenti terapeutici in allevamento. Tale obbligo discende direttamente dall'art. 15 comma 1 del D. Lgs. N° 158/2006:
“Art. 15. - Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari
1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.”
Si parla, quindi, di "trattamenti terapeutici", che ricomprendono anche i mangimi medicati.
In passato la circolare 14 del 2000 aveva citato espressamente tale obbligo:
“Il secondo registro, previsto dall'art. 15 (Allegato III), riguarda invece altri interventi farmacologici con sostanze diverse da quelle utilizzate per i trattamenti di cui agli art. 4 e 5 del D.L.vo 336/92. L'obbligo di registrazione di tali trattamenti farmacologici riguarda i medicinali veterinari per i quali e' richiesta prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. Pertanto, la portata di tale previsione e' di sicuro rilievo in quanto, vengono coinvolte nell'obbligo di registrazione anche le somministrazioni con alimenti medicamentosi (mangimi medicati ottenuti con premiscele medicate o prodotti intermedi).”
Allevamento senza scorta medicinali
Il veterinario prescrittore dovrà annotare il trattamento nell’apposito registro dei trattamenti (vedi facsimile 1), numerato e vidimato dal Servizio Veterinario, contestualmente alla prescrizione od esecuzione. Tali annotazioni consistono in:
- data di prescrizione od esecuzione;
- natura dei trattamenti;
- identificazione animali;
- nome del medicinale o mangime medicato;
- tempo di sospensione;
- firma.
A tali annotazioni di stretta competenza del medico veterinario, sono poi da aggiungere quelle di competenza dell’allevatore, da espletare entro 24 ore:
- Fornitore medicinale;
- Inizio e fine trattamento;
- Confezioni residue.
Allevamento con scorta medicinali
Il veterinario responsabile della scorta dovrà annotare il carico e lo scarico dei medicinali in apposito registro delle scorte, nonché il trattamento nell’apposito registro dei trattamenti. Tali annotazioni, che è possibile fare anche in un modello unificato (vedi facsimile 2), numerato e vidimato dal Servizio Veterinario, sono da espletare entro 7 giorni e consistono in:
- n° ricetta, data del carico, numero confezioni medicinale e firma;
- data di scarico, numero confezioni utilizzate, confezioni residue e firma;
- natura dei trattamenti;
- identificazione animali;
- nome del medicinale o mangime medicato;
- tempo di sospensione;
- Firma.
A tali annotazioni di stretta competenza del medico veterinario, sono poi da aggiungere quelle di competenza dell’allevatore, da espletare entro 24 ore:
- Inizio e fine trattamento;
- fornitore medicinali;
- confezioni residue.
Da quanto sopra emerge una criticità: nella prassi la visita del veterinario ogni sette giorni serve a tenere in ordine la movimentazione dei farmaci in entrata ed uscita, ma ad ogni trattamento che l'allevatore pratica in tale lasso di tempo, se non interviene il veterinario, manca l'identificazione degli animali, di stretta competenza del veterinario stesso. Infatti in realtà l'allevatore ha solo la possibilità di annotare sul registro dei trattamenti terapeutici, entro 24 ore, l’inizio e la fine del trattamento. Per quanto riguarda l'identificazione, ma anche tutti gli altri dati sempre di competenza del veterinario (natura dei trattamenti e tempi di sospensione), nella prassi, li metterà il veterinario alla visita successiva. Tale situazione, che rimane, come una spada di Damocle su entrambi, l’allevatore ed il veterinario, non ha al momento vie d’uscita, infatti qualsiasi organo di controllo, applicando rigidamente la norma li può sanzionare.
Registrazioni ed annotazioni nel registro dei trattamenti in deroga.
Oltre agli adempimenti relativi alle annotazioni in allevamento, qualora il veterinario prescriva o somministri medicinali in deroga, ricorrendo tutte le condizioni previste all’art. 11 del D.Lgs. 193/2006, lo stesso dovrà annotare, su di un apposito registro (vedi facsimile 3), numerato ma non vidimato dal Servizio Veterinario, i seguenti dati:
- l'identificazione del proprietario;
- l'identificazione degli animali;
- la data in cui gli animali sono stati trattati;
- la diagnosi;
- i medicinali prescritti;
- le dosi somministrate;
- la durata del trattamento;
- gli eventuali tempi di attesa raccomandati.
In tale casistica, secondo le ultime note del Ministero della Salute, rientrerebbero anche i trattamenti con i mangimi medicati in deroga, contenenti più di una premiscela medicata. Tale argomento sarà trattato, in maniera esaustiva, in un prossimo articolo della rubrica.
Salta immediatamente agli occhi l’assurda ridondanza di annotazioni cui è sottoposto il veterinario, costretto a scrivere, in caso di ricorso alla deroga, più o meno gli stessi dati tre volte (prescrizione medico veterinaria, registro trattamenti terapeutici e registro trattamenti in deroga). Se poi nei 90 giorni successivi al trattamento, l’animale, o gli animali trattati dovessero essere inviati alla macellazione, il veterinario dovrà compilare anche l’allegato al modello 4 (dichiarazione di provenienza e destinazione di animali), arrivando a ripetere per ben quatto volte le stesse annotazioni.