Inizia la trattazione relativa ai modelli di prescrizione medico veterinaria che può redigere il medico veterinario in allevamento.
Per quanto riguarda le tipologie di modelli attualmente previsti dalle norme vigenti, si rimanda al lavoro Tipologie di modelli di ricetta.
Nel presente lavoro saranno presi in considerazione, per la ricetta ripetibile (vedi modello RR), i formalismi nella compilazione e la gestione in farmacia.

Formalismi

Per quanto riguarda i formalismi nella compilazione, si rimanda alla tabella sotto riportata, che comprende le voci relative al “modello”, “serve per”, “formalismi compilazione”, principali riferimenti normativi” e “sanzioni”.

Modello Serve per Formalismi compilazione Principali riferimenti normativi Sanzioni
Ricetta ripetibile in singola copia su carta semplice intestata
  • Medicinali registrati solo per animali nonDPA e ad essi somministrati (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile);
  • Medicinali per uso orale destinati ad animali DPA che, pur contenenti chemioterapici, antibiotici o antiparassitari, sono autorizzati a questo tipo di ricettazione in quanto i prodotti animali sono destinati all’autoconsumo;
  • Medicinali stupefacenti o psicotropi ad uso veterinario, prescritti ad animali nonDPA e non registrati per animali DPA, appartenenti alla Tab.II dei medicinali sez. E (comprese alcune preparazioni contenenti sostanze incluse nell’Allegato III-bis);
  • Medicinali preparati in base a formule officinali o magistrali e destinati ad animali d’affezione (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile
Il DM 28/09/1993 prevede per questo tipo di ricetta gli stessi formalismi di quella non ripetibile. Il D. Lgs. 193/2006 invece non prende in considerazione la fattispecie. D. Lgs. 193/2006, art. 76 comma 6; DM 28/09/1993, art. 2 comma 3. Sanzione generica di cui all’art. 358 comma 2 del TULLSS

Salta subito agli occhi che nell’allevamento di suini l’unico caso in cui il medico veterinario ricorre alla redazione di tale modello di ricetta è la prescrizione di medicinali per uso orale destinati ad animali DPA che, pur contenenti chemioterapici, antibiotici o antiparassitari, sono autorizzati a questo tipo di ricettazione in quanto i prodotti animali sono destinati all’autoconsumo.
Interessante notare come la compilazione incompleta di tale modello di ricetta (per quanto riguarda tutti gli aspetti formali nonché i dati da inserire) preveda una sanzione amministrativa piuttosto pesante:

R.D. 27 luglio 1934, n° 1265
Testo unico delle leggi sanitarie.
*Così modificato dall'art. 16 D.Lgs. 196/99
Art. 358.

Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime con l'ammenda da € 1.549 a € 9.296, salvo che il fatto costituisca reato.

Gestione in farmacia

Per quanto riguarda tutto quello che succede alla ricetta dopo la sua compilazione e consegna all’allevatore, si rimanda alle due tabelle sotto riportate.
 

Validità ricette Ritiro e conservazione ricette veterinarie
5 volte in 3 mesi (All. 3, comma 4, D.Lgs 193/2006). Per i medicinali stupefacenti la ricetta è ripetibile solo 3 volte (DM 7/8/2006) e vale solo 30 giorni più il giorno di emissione (Art. 45 c. 8 del 309/1990) Obbligo di ritiro ma non di conservazione (art.71, comma 4, D.Lgs 193/2006)

 

Sostituzione di prodotto Consiglio di un prodotto generico veterinario Sì, se più economicamente conveniente, garantendo analoga composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (art.78, comma 1, D.Lgs 193/2006)
Sostituzione per mancanza di prodotto Sì, nel caso sussista l’urgenza dell’inizio terapia quando il medicinale non è disponibile, previo assenso (telefonico?) del veterinario prescrittore e successiva formalizzazione con comunicazione scritta del veterinario da consegnare al farmacista entro 5 giorni, garantendo analoga composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti, e la specie di destinazione (art.78, comma 2, D.Lgs 193/2006)

 

Per quanto riguarda la validità della ricetta, non c’è molto da dire, così come per il ritiro e conservazione da parte del farmacista.
Interessante invece la questione della sostituzione del prodotto. La sostituzione col “generico”, così come la sostituzione del prodotto per mancanza di quello previsto in ricetta è possibile ma deve sottostare a quanto previsto dall’art. 78 comma 1 D. Lgs. 193/2006. Inoltre, in caso di sostituzione del prodotto per mancanza di quello previsto in ricetta, è previsto che il farmacista acquisisca formalmente l’assenso del medico veterinario prescrittore.