SUIVET

Suinicoltura + Suinicultura

Continua la trattazione relativa ai modelli di prescrizione medico veterinaria che può redigere il medico veterinario in allevamento.
Per quanto riguarda le tipologie di modelli attualmente previsti dalle norme vigenti, si rimanda al lavoro Tipologie di modelli di ricetta.
Nel presente lavoro saranno presi in considerazione, per la ricetta non ripetibile (RNR), i formalismi nella compilazione e la gestione in farmacia. Per la ricetta ripetibile si rimanda invece al precedente intervento.

Formalismi

Per quanto riguarda i formalismi nella compilazione, facciamo riferimento alla tabella sotto riportata, che comprende le voci relative al “modello”, “serve per”, “formalismi compilazione”, principali riferimenti normativi” e “sanzioni”.
 

Modello Serve per Formalismi compilazione Princ. rif. normativi Sanzioni
Ricetta non ripetibile in singola copia su carta semplice intestata
  • Medicinali registrati solo per animali non DPA e ad essi somministrati (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile);
  • Medicinali ad uso umano prescritti ad animali non DPA;
  • Medicinali registrati anche o solo per animali DPA, contenenti sostanze diverse da quelle per cui è richiesta la RNRTC;
  • Medicinali veterinari omeopatici (ricetta non ripetibile salvo diversa indicazione dell’AIC);
  • Medicinali stupefacenti o psicotropi, prescritti ad animali non DPA e non registrati per animali DPA, appartenenti alla Tab. II dei medicinali sez. B, C, D o appartenenti alla sez. E se per uso umano (comprese alcune preparazioni contenenti sostanze incluse nell’Allegato III-bis);
  • Medicinali preparati in base a formule officinali o magistrali e destinati ad animali d’affezione (a seconda dei casi specifici: ricetta ripetibile o non ripetibile).
Compilare con penna ad inchiostro indelebile. Inserire il nome del medicinale, la posologia, la modalità di somministrazione, il nome cognome ed indirizzo del proprietario dell’animale e la specie dello stesso. D. Lgs. 193/2006, All. III; TULLSS, art. 167; DM 28/09/1993, art. 2 comma 3 (link DM. Nessuna-Richiesta non valida

Nell’allevamento di suini il medico veterinario ricorre alla redazione di tale modello di ricetta sia per la prescrizione di varie tipologie di medicinali veterinari, in base a quanto riportato sull’AIC, per le quali non è prevista la RNRTC, sia per la prescrizione dei medicinali veterinari omeopatici.
Interessante notare come la compilazione incompleta di tale modello di ricetta (per quanto riguarda tutti gli aspetti formali nonché i dati da inserire) non preveda una sanzione amministrativa, mentre la medesima fattispecie per la ricetta ripetibile preveda una sanzione piuttosto pesante. A dire il vero nel gruppo di lavoro farmaco FNOVI è stato valutato che quanto sopra valga se si prende a riferimento esclusivamente il 193/2006; qualora si ritenesse invece rilevante anche la possibile violazione al DM 28/9/1993 – per quanto riguarda tutti gli aspetti formali nonché i dati da inserire – o del TULLSS – per quanto riguarda l’indicazione dei dati del proprietario – la sanzione applicabile sarebbe quella generica del TULLSS.
 

Gestione in farmacia

Per quanto riguarda tutto quello che succede alla ricetta dopo la sua compilazione e consegna all’allevatore, si rimanda alle due tabelle sotto riportate.

Validità ricette Ritiro e conservazione
30 giorni (Tab V. Farmacopea Ufficiale aggiornata al DM 16-3-2010). Per i medicinali stupefacenti vale 30 giorni più il giorno di emissione (Art. 45 c. 8 del 309/1990) 6 mesi se per animali d’affezione o Non-DPA (ad eccezione dei casi previsti dall’art.10, comma 1, lettera b, n.1 – cioè con farmaci per uso umano - nei quali casi dovrà essere trattenuta per 5 anni), altrimenti per 5 anni quando per animali DPA, art.71, comma 4, D.Lgs 193/2006

 

Sostituzione di prodotto Consiglio di un prodotto generico veterinario Si, se più economicamente conveniente, garantendo analoga composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (art.78, comma 1, D.Lgs 193/2006)
Sostituzione per mancanza di prodotto Si, nel caso sussista l’urgenza dell’inizio terapia quando il medicinale non è disponibile, previo assenso (telefonico?) del veterinario prescrittore e successiva formalizzazione con comunicazione scritta del veterinario da consegnare al farmacista entro 5 giorni, garantendo analoga composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti, e la specie di destinazione (art.78, comma 2, D.Lgs 193/2006)

 

Per quanto riguarda la validità della ricetta, non c’è molto da dire, così come per il ritiro e conservazione da parte del farmacista.
Interessante invece la questione della sostituzione del prodotto. La sostituzione col “generico”, così come la sostituzione del prodotto per mancanza di quello previsto in ricetta è possibile ma deve sottostare a quanto previsto dall’art. 78 comma 1 D. Lgs. 193/2006. Inoltre, in caso di sostituzione del prodotto per mancanza di quello previsto in ricetta, è previsto che il farmacista acquisisca formalmente l’assenso del medico veterinario prescrittore.