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Suinicoltura + Suinicultura

Continua la trattazione relativa ai modelli di prescrizione medico veterinaria che può redigere il medico veterinario in allevamento.
Per quanto riguarda le tipologie di modelli attualmente previsti dalle norme vigenti, si rimanda all'articolo Tipologie di modelli di ricetta.
Nel presente lavoro saranno presi in considerazione, per la ricetta non ripetibile triplice copia (vedi schema di modello RNRTC), i formalismi nella compilazione e la gestione in farmacia.

Formalismi

Per quanto riguarda i formalismi nella compilazione, si rimanda alla tabella sotto riportata, che comprende le voci relative al "modello", "serve per", "formalismi compilazione", "principali riferimenti normativi" e "sanzioni".

Modello Serve per Formalismi compilazione Principali rif.ti normativi Sanzioni
Ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia Prescrizione dei medicinali autorizzati anche o solo per DPA, contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti; prescrizione ad animali DPA di medicinali per uso in deroga Compilare in ogni sua parte con penna ad inchiostro indelebile. D. Lgs. 193/2006, art. 76; DM 28/09/1993 Nessuna - richiesta non valida
Approvvigionamento per scorta Compilare i riquadri necessari con penna ad inchiostro indelebile evidenziando, alla voce "medicinali da fornire", la dicitura "Rifornimento per scorta dell'impianto" oppure la dicitura "Rifornimento per scorta propria", sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano. D. Lgs. 193/2006, artt. 65, 80, 81, 82, 85, 85; DM 28/09/1993

 

Nell’allevamento di suini il medico veterinario ricorre alla redazione di tale modello di ricetta sia per la prescrizione di varie tipologie di medicinali veterinari, in base a quanto riportato sull’AIC, per le quali è prevista la RNRTC (contenenti chemioterapici, antibiotici,antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti), sia per la prescrizione dei medicinali in deroga ed, infine, per l’approvvigionamento della scorta dell’allevamento e zooiatrica.
Quindi è bene sottolineare che mentre per la prescrizione di medicinali veterinari per l’allevamento non dotato di scorta il medico veterinario dovrà utilizzare il modello di prescrizione di volta in volta previsto dall’AIC (Autorizzazione in Commercio) del medicinale stesso, cioè RR, RNR, RNRTC, per quanto riguarda la prescrizione per l’approvvigionamento delle scorte, siano esse d’allevamento o zooiatriche, dovrà sempre e solo utilizzare il modello RNRTC, indipendentemente da quanto previsto dall’AIC (Autorizzazione in Commercio) del medicinale stesso.
Interessante notare come la compilazione incompleta di tale modello di ricetta (per quanto riguarda tutti gli aspetti formali nonché i dati da inserire) non preveda una sanzione amministrativa, mentre la medesima fattispecie per la ricetta ripetibile preveda una sanzione piuttosto pesante (vedi articolo sulla Ricetta Ripetibile).

Gestione in farmacia

Per quanto riguarda tutto quello che succede alla ricetta dopo la sua compilazione e consegna all’allevatore, si rimanda alle due tabelle sotto riportate.

Validità ricette Ritiro e conservazione ricette veterinarie
10 giorni lavorativi (art. 77, D.Lgs 193/2006) Ritiro copia rosa e azzurra. Conservazione per 5 anni della copia rosa - (art. 71, comma 2, D.Lvo 193/2006) anche se per animali non-DPA

 

Sostituzione prodotto Consiglio di un prodotto generico veterinario Si, se più economicamente conveniente, garantendo analoga composizione quali-quanatitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione (art.78, comma 1, D.Lgs 193/2006)
Sostituzione per mancanza di prodotto Si, nel caso sussista l’urgenza dell’inizio terapia quando il medicinale non è disponibile, previo assenso (telefonico?) del veterinario prescrittore e successiva formalizzazione con comunicazione scritta del veterinario da consegnare al farmacista entro 5 giorni, garantendo analoga composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti, e la specie di destinazione (art.78, comma 2, D.Lgs 193/2006)

 

Per quanto riguarda la validità della ricetta, non c’è molto da dire, così come per il ritiro e conservazione da parte del farmacista.
Interessante invece la questione della sostituzione del prodotto. La sostituzione col “generico”, così come la sostituzione del prodotto per mancanza di quello previsto in ricetta è possibile ma deve sottostare a quanto previsto dall’art. 78 comma 1 D. Lgs. 193/2006. Inoltre, in caso di sostituzione del prodotto per mancanza di quello previsto in ricetta, è previsto che il farmacista acquisisca formalmente l’assenso del medico veterinario prescrittore.