SUIVET

Suinicoltura + Suinicultura

Continua la trattazione relativa ai modelli di prescrizione medico veterinaria che può redigere il medico veterinario in allevamento.
Nel presente lavoro saranno presi in considerazione, per la ricetta ministeriale non ripetibile triplice copia a ricalco per stupefacenti, i formalismi nella compilazione e la gestione in farmacia.

Formalismi

Per quanto riguarda i formalismi nella compilazione, si rimanda alla tabella sotto riportata, che comprende le voci relative al “modello”, “serve per”, “formalismi compilazione”, principali riferimenti normativi” e “sanzioni”.
 

Formalismi di compilazione della ricetta RM
Modello Serve per Formalismi compilazione Principali rif. normativi Sanzioni
  Prescrizione medicinali stupefacenti di cui alla Tab. dei medicinali sez. A (compresi quelli di cui all’All. III bis)
Nella ricetta devono essere indicati:
  • il cognome e il nome del proprietario dell’animale ammalato;
  • la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
  • l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico veterinario da cui la ricetta é rilasciata;
  • la dicitura “uso veterinario” nello spazio destinato ai bollini adesivi
  • l’indicazione della specie, della razza e del sesso dell’animale curato nello spazio destinato al codice del paziente;
  • la data e la firma del medico veterinario da cui la ricetta é rilasciata;
  • il timbro personale del medico veterinario da cui la ricetta é rilasciata.
  •  
DPR 309/1990, art. 43; DM 10/03/2006
Nessuna – ricetta non valida
Ricetta ministeriale per stupefacenti Approvvigionamento del veterinario mediante autoricettazione per uso professionale urgente dei medicinali stupefacenti di cui all’All. III bis

Va premesso che nel DPR n. 309 del 9.10.1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, non sono presenti le definizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ma si può definire medicinale stupefacente e psicotropo quel medicinale che contiene sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso.
Nell’allevamento di suini il medico veterinario dovrebbe ricorrere alla redazione di tale modello di ricetta, per la prescrizione ad un proprietario di suini di
farmaci compresi nella tabella medicinali, sezione A;
• farmaci compresi nella tabella medicinali, sezione A e contrassegnati come facenti parte, contemporaneamente, dell’allegato III-bis.
Andando a vedere di quali sostanze si tratta, per lo più da impiegare per la terapia del dolore severo, salta subito agli occhi come, nella realtà, ben difficilmente il medico veterinario ricorrerà alla redazione di tale modello di prescrizione, in quanto tali sostanze, non sono di uso corrente nella pratica veterinaria dell’allevamento suino. Se comunque qualcuno fosse interessato ad approfondire la tematica, segnalo l’esauriente ed interessante articolo pubblicato nella Rivista Argomenti numero 3 – Ottobre 2014.
L’approvvigionamento, e quindi la detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito dalla Legge solo ai medici veterinari cosiddetti zooiatri (art. 85 del D.lgs. 193/2006) e alle strutture di cura degli animali, per cui non sarà possibile prescrivere scorte di questi medicinali agli impianti di custodia e allevamento, anche se autorizzati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 193/2006.
Interessante notare come la compilazione incompleta di tale modello di ricetta (per quanto riguarda tutti gli aspetti formali nonché i dati da inserire) non preveda una sanzione amministrativa, ma solo la non validità della prescrizione, che si dovrebbe tradurre nella non consegna dei farmaci da parte della farmacia.
 

Gestione in farmacia

Per quanto riguarda tutto quello che succede alla ricetta dopo la sua compilazione e consegna all’allevatore, si rimanda alla tabella sotto riportata.

Validità ricette Ritiro e conservazione ricette veterinarie
30 giorni più il giorno di emissione (Allegati al DM 10 marzo 2006) 2 anni (art.45, comma 4 e 5, DPR 309/90)

 Per quanto riguarda la validità della ricetta, non c’è molto da dire, così come per il ritiro e conservazione da parte del farmacista.