Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n°122 definisce come devono essere stabulate le scrofe durante il ciclo produttivo, ed in particolare, afferma che: “Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto”.
Non sono definiti altri vincoli per la restante parte del ciclo,quindi le scrofe possono essere allevate:
a) in gabbia parto, nell’ultima settimana di gravidanza e durante la lattazione,
b) in gabbia gestazione, dallo svezzamento fino a quattro settimane di gravidanza.
Per meglio comprendere il concetto riassumiamo in tabella il ciclo produttivo della scrofa. Il calcolo viene fatto in “settimane” poiché la gestione della mandria è generalmente effettuata a cadenza mono o pluri-settimanale:
Questo calcolo di distribuzione della stabulazione, sarebbe corretto se tutte le scrofe rimanessero sempre gravide, ma purtroppo questo non accade.
Nelle prime 4-6 settimane di gravidanza abbiamo la maggior parte dei ritorni in calore, e successivamente si verificano eventi che possono portare ad interruzioni della gravidanza: aborti, malattie, zoppìe ecc…
Questo determina l’esigenza di una percentuale maggiore di posti in gabbia gestazione, a scapito dei posti in box: infatti una scrofa che non rimane gravida non viene spostata in box collettivo, ma rimane in gabbia in attesa dell’estro successivo.
Quindi la percentuale di gabbie gestazione è dipendente dalla percentuale di portata al parto della singola azienda.
E’ possibile stabilire una percentuale minima di posti di gravidanza in box collettivo, necessari al soddisfacimento della normativa?
SI, E' POSSIBILE!
La tabella successiva chiarisce il numero minimo di posti necessari nei vari reparti di stabulazione, calcolando una portata al parto del 75%.
Attenzione!
Le % sono relative alle scrofe in produzione, non al totale dei posti in allevamento: infatti, mancano i posti necessari per la movimentazione, le scrofette in attesa di copertura, le scrofe riformate ecc…
CONCLUSIONE: l’allevatore che può affermare di avere nella sua scrofaia un numero di posti in box pari al 45% delle scrofe in produzione, è in regola con la normativa.
Esempi:
scrofe in produzione |
posti in box (45%) |
100 |
45 |
250 |
112 |
500 |
225 |
2000 |
900 |
Naturalmente, questi posti in box devono rispettare la regola di:
2,25 mq per le scrofe,
1,64 mq per le scrofette.
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