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Suinicoltura + Suinicultura

Benessere animale e taglio delle orecchie vs taglio coda

(Dott. Francesco Tonon)

Quesito posto da un allevatore
E' vero che secondo la normativa sul benessere animale non è consentito effettuare tagli o piccole asportazioni dell’orecchio dei suini a scopo identificativo?

 

Di seguito la descrizione della situazione e la risposta fornita all'allevatore.

In un allevamento della pianura padana a ciclo chiuso, viene effettuata la rimonta interna.
Dopo qualche giorno dalla nascita le femmine destinate a futuri riproduttori, vengono identificate mediante asportazione di 2-3 piccoli lembi dell’orecchio.

E’ una pratica in vigore da moltissimi anni, ed in qualche nazione europea viene utilizzata di routine per identificare le femmine alla nascita, come testimoniato dalle scrofette che arrivano in Italia da quei paesi.
Esistono vari sistemi di codifica, che possono utilizzare anche entrambe le orecchie: a ciascun taglio, a seconda della sua posizione sul margine dell’orecchio, corrisponde un determinato valore numerico.
La “lettura” dei vari tagli, consente di ricostruire un codice numerico che identifica il soggetto o la madre da cui è nato.
Questo sistema identificativo facilita le operazioni di baliaggio durante la lattazione e/o di mescolare gli animali durante le varie fasi di accrescimento, con la possibilità di poterli individuare in qualsiasi momento tramite il “codice auricolare”

In questo allevamento i suini sono allevati a coda integra, e le future scrofette erano identificate con il codice auricolare.

Durante l’ispezione sul benessere animale, il Veterinario Pubblico contesta all’allevatore il taglio dell’orecchio, affermando che è vietato dalla normativa: l’allevatore, per poter continuare a identificare le femmine decide quindi che l’unica alternativa è di tagliare loro la coda, così da poterle distinguere dagli altri animali a coda integra.

 

La normativa sul benessere animale a cui fare riferimento è la 122/2011, di cui riportiamo un estratto nell'immagini seguente, specificatamente nella parte riguardante le mutilazioni.

La parte riguardante le mutilazioni (tali sono infatti le operazioni che possono provocare perdita di una parte del corpo) sono riportate al Punto 8, PARTE I, nell’ALLEGATO I, della 122/2011.

Il punto è chiarissimo: sono vietate le operazioni che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.
Ma il legislatore specifica: se effettuate per scopi diversi da terapia, diagnosi o identificazione.

Nel caso in questione, i piccoli tagli sull’orecchio sono effettuati a SCOPO IDENTIFICATIVO, quindi perfettamente consentiti dalla normativa.

In realtà, l’allevatore, decidendo di tagliare la coda alle femmine per poterle identificare (costretto dall’Autorità Sanitaria che gli aveva vietato i tagli sull’orecchio) è incorso nella violazione del successivo punto 9 della normativa…

… in quanto taglia la coda come operazione di routine, e per uno scopo diverso dalla… comprovata presenza di ferite… agli orecchi o alla coda di altri suini.

Il consiglio, quindi, per l'allevatore è di lasciare la coda integra e di ricominciare a identificare le sue scrofette riutilizzando il sistema del codice auricolare: sono operazioni consentite dalla norma.